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A. MORACE PINELLI, Il contratto giusto, in Riv. dir. civ., 3, 2020, p. 663-680

Premesso che il tema della giustizia del contratto ha sempre avuto grande rilievo; che la libera e consapevole negoziazione delle parti entro la sfera di autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico è un elemento fondamentale del contratto “giusto”, da cui la tendenziale irrilevanza per il legislatore dell’assetto di interessi realizzato dalle parti, salvo che la formazione della loro volontà sia avvenuta in una situazione patologica generativa di uno squilibrio economico o normativo del contratto; che la parità tra i contraenti (formale e sostanziale) è un elemento fondamentale del contratto “giusto”; che la sanzione prevista nel nostro ordinamento per le clausole gravemente inique è la nullità e che – in generale – i contratti devono conformarsi ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni; che il tema viene in rilievo anche in relazione ai contratti del consumatore, per cui si è affermato il principio del controllo sostanziale per assicurarne la giustizia sotto i profili dei diritti e obblighi contrattuali e assenza di vessatorietà nelle disposizioni contrattuali (art. 33 D. Lgs. 206/2005) e chiarezza e comprensibilità delle clausole (art. 34 D. Lgs. 206/2005); che i meccanismi di tutela dei cui al punto che precede sono estesi anche alle ipotesi di contratti

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J. ALBERTI, La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit, in Eurojus, 4, 2019

Premesso che, come noto, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea; che a seguito di tale decisione popolare il 29 marzo 2017 il Regno Unito, ex art. 50 del Trattato di Lisbona, inizia il processo di uscita dall’UE (di durata biennale); che in data 26 giugno 2018 il Regno Unito approva il European Union (Withdrawal) Act 2018 e che il 14 novembre 2018 la Commissione europea e il Regno Unito formulano un Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement) e rilasciano una dichiarazione comune sulle future relazioni tra EU and UK (non approvate dal Parlamento del Regno Unito); che il 31 gennaio 2020, dopo l’insediamento del nuovo governo, il Regno Unito ufficialmente lascia l’Unione Europea ed entra in vigore l’Accordo di Recesso, con contestuale decorso del c.d. Periodo di Transizione; che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha un impatto, tra i molti ambiti, sul sistema europeo di cooperazione giudiziaria ed in particolare sulla gestione successivamente al 31 dicembre 2020 dei rapporti giuridici pendenti e futuri: saranno questi analizzati alla luce delle fonti convenzionali o in assenza di un accordo si applicheranno unicamente le fonti legislative interne di ogni Stato Membro?; che

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F. ANNUNZIATA, AIM ITALIA E DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI, 10 ANNI DOPO, in Riv. soc., 1, 2020, p. 242 ss.

Premesso Per Multilateral Trading Facility (“MTF”) o “Sistema Multilaterale di Negoziazione” si intende, ai sensi dell’art. 1, comma 5-octies, lett. a) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o “TUF”), un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II ed alla parte III del TUF. Gli MTF si affiancano alle altre due trading venues rappresentate dai mercati regolamenti (art. 1, comma 1, lett. w-ter, del TUF) e dagli Organized Trading Facility (“OTF”) o “Sistemi Organizzati di Negoziazione” (art. 1, comma 5-octies, lett. b, del TUF); In quanto MTF, l’AIM costituisce – per l’Italia – l’esempio forse più significativo dell’impatto che la disciplina introdotta dalla Direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”), da ultimo rielaborata ed ampliata dalla Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), ha avuto sui sistemi di negoziazione: sebbene, infatti, siano presenti in Italia anche altri MTF, l’AIM è quello più importante in termini di volumi di negoziazione, e di

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S. PAGLIANTINI, Dopo le S.U. 8770/2020: i derivati (della P.A.?) ed il paradosso di San Pietroburgo, in Riv. dir. banc., Luglio/Settembre, 2020

Premesso Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 8770/2020, si sono espresse sulla stipulazione dei contratti derivati, swap e IRS da parte degli enti locali, offrendo una visione che possa infondere efficienza ed integrità al settore spesso “opaco” dei mercati finanziari. L’attenzione della Suprema Corte si è focalizzata principalmente su due macroaree, esponendo prima un quadro generale sui derivati OTC e concentrandosi poi sugli IRS degli enti pubblici, sempre con particolare attenzione sul grado di effettività della tutela da somministrare all’investitore in IRS, in quanto contraente “inesperto” e dunque debole. Gli Ermellini, analizzando la natura dei contratti derivati OTC con particolare riguardo a quelli che possono essere considerati quali i requisiti che tali contratti devono avere per poter essere considerati validi ed efficaci, si soffermano principalmente sul concetto di trasparenza materiale, e più specificatamente alle informazioni che gli intermediari dovrebbero fornire al contraente (debole) per evitare un eccessivo e sfavorevole sbilanciamento dell’alea che si riconvertirebbe in una vera e propria “mancanza di consenso”. Infatti, sempre secondo la Corte, per evitare un’”intrasparenza dell’alea”, affinché l’investitore prenda contezza del rischio del prodotto in oggetto, dovrebbe esser data disclosure chiara e netta di alcuni elementi quali il mark to market iniziale (che

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RELAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELL’8 LUGLIO 2020 INTITOLATA: “NOVITÀ NORMATIVE SOSTANZIALI DEL DIRITTO “EMERGENZIALE” ANTI-COVID 19 IN AMBITO CONTRATTUALE E CONCORSUALE”

Premesso −     che l’emergenza sanitaria relativa alla pandemia denominata “COVID-19” (la “Pandemia”) ha determinato importanti rallentamenti nell’economia e incertezza sulle prospettive economiche a livello globale; −     che tali incertezze hanno avuto ripercussioni anche in ambito contrattuale e non solo, in particolare nella fase esecutiva (i) dei contratti sinallagmatici e (ii) delle procedure concorsuali; −     che il legislatore è intervenuto con rimedi specifici per far fronte alle alterazioni contrattuali derivanti dalla Pandemia. Approfondimento Un primo aspetto degno di nota concerne il fatto che per far fronte ai riflessi della Pandemia sulla vita dei contratti sinallagmatici in essere durante i mesi di lockdown, non sempre sono stati introdotti rimedi nuovi. In particolare, hanno trovato frequente applicazione le norme relative all’impossibilità sopravvenuta e all’eccessiva onerosità sopravvenuta. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta estinguerà il contratto solo quando le obbligazioni ivi dedotte siano divenute completamente e definitivamente ineseguibili (o inottenibili). Qualora, invece, la prestazione sia divenuta realizzabile solo parzialmente, il contratto non si estinguerà. In tale contesto, infatti, il creditore si troverà di fronte ad una triplice scelta: (i) riduzione della relativa controprestazione; (ii) recesso (qualora non abbia interesse all’adempimento parziale); o (iii) sospensione dell’esecuzione della prestazione da egli dovuta fin quando il

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B. INZITARI, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione, in Contr. impr., 2, 2020, p. 618 ss.

Premesso −    che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – i.e. il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – ha radicalmente mutato l’angolo di visuale rispetto alla legge fallimentare, imperniato ora sulla rilevazione della crisi e della prevenzione dell’insolvenza anche prospettica, per la cui risoluzione sono previste misure di intervento atte a contenerne gli effetti pregiudizievoli. Approfondimento Nel codice civile e nella legge fallimentare, insolvenza è lo stato del debitore, sia esso civile o commerciale, contrassegnato dalla incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il carattere coevo e unitario della disciplina consente di applicare la categoria dell’insolvenza secondo il medesimo contenuto e con la medesima portata in tutti i rapporti obbligatori, sia di fonte legale che contrattuale.   Quanto alla definizione di insolvenza, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – il CCII – si è mosso in continuità rispetto alla precedente disciplina fallimentare. Il CCII ha infatti definito l’insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Le scelte definitorie e lessicali introdotte dal CCII hanno peraltro comportato

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G. MARCHETTI, Trasferimento d’azienda e accollo ex lege del concessionario, in Contr. impr., 1, 2020, p. 154 ss.

PREMESSO   −        che, l’art. 2558 c.c. prevede, salvo patto contrario, che l’acquirente subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale e, dunque, anche nei debiti da essi derivanti, con l’effetto della liberazione del cedente; −        che, l’art. 2560, comma 1, c.c. prevede di regola la mancata liberazione dell’alienante per i debiti inerenti all’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo che i creditori vi abbiano consentito. Nel caso di cessione di aziende commerciali alla responsabilità dell’alienante si aggiunge anche la corresponsabilità dell’acquirente limitatamente ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.); −        che, la sorte dei debiti nell’ambito del trasferimento d’azienda è una questione controversa, oggetto di un intricato dibattito che vede coinvolte dottrina e giurisprudenza, generato dalla complessità del fenomeno circolatorio dell’azienda sul piano empirico e dalla lacunosità del quadro normativo di riferimento.   approfondimento   Un primo aspetto riguarda la problematica riferibile alla rilevanza (o meno) dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, come risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Con riferimento a questi ultimi, si ritiene che il cessionario sia corresponsabile insieme al cedente in virtù di un accollo legale, istituto che appare sussumibile all’art. 2560, comma 2, cc;

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N. ABRIANI – L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di credito, in Banca borsa tit. cred., 1, 2020, p. 41 ss.

PREMESSO   –         che, le imprese che si trovano a fronteggiare una situazione di crisi, nelle more della predisposizione di un eventuale nuovo piano industriale (e annessa predisposizione di una manovra finanziaria), sono soventi stipulare accordi standstill (accordi di moratoria dell’indebitamento a presidio del processo di risanamento) con i principali creditori finanziari, tra cui le banche; –         che i predetti accordi possono essere accompagnati da accordi di dilazione dei termini di pagamento dovuti con i principali creditori commerciali; –         che i predetti accordi possono prevedere operazioni di finanziamento caratterizzate dalla concessione da parte dei creditori finanziari, tra cui le banche (i) dell’utilizzo delle linee di credito e delle linee per firma attualmente in uso, e (ii) del riscadenziamento dei debiti pregressi. –         che tali accordi possono inserirsi in un processo finalizzato ad usufruire degli strumenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), volti a sanare la crisi dell’impresa tra cui (i) il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, e (ii) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che può essere oggetto di richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare;   –         che tali operazioni di finanziamento, con

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L. SCIPIONE, Aiuti di Stato, crisi bancarie e ruolo dei Fondi di Garanzia dei depositanti, in Giur. comm., 1, 2020, p. 184 ss.

PREMESSO   che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio a seguito dell’attuazione della prima direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di garanzia dei depositi. Tale principio è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE (DGSD – Deposit Guarantee Scheme Directive); che, come è noto, la disciplina sugli aiuti concessi dagli Stati alle imprese (i c.d. aiuti di Stato) è dettata, in primo luogo, dal TFUE al Titolo VII (Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni) Capo 1 (Regole di concorrenza) Sezione 2 (Aiuti concessi dagli Stati). In particolare, l’art. 107, par. 1, prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minacciano di falsare la concorrenza; che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di un intervento statale spetta esclusivamente alla Commissione ai sensi dall’art. 108, par. 3, TFUE;

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A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. banc., 2, 2020, p. 253 ss.

PREMESSO – che, come è noto, a cavallo dei mesi di febbraio e marzo, una pandemia (come successivamente dichiarata dall’OMS l’11 marzo 2020) di Coronavirus (Covid-19) ha colpito, ex multis, l’Italia creando una crisi economica-finanziaria del paese a causa della flessione dei consumi, colpendo in tal modo i “prenditori” del credito; – che tale emergenza ha determinato un costante bisogno di credito e una grave difficoltà di rimborso, costituendo un quadro ideale per la crescita di posizioni di non performing loan, di eventuali incagli, sofferenze, ecc.; – che, il governo italiano, in linea con le misure adottate da altri paesi ha emanato una serie di provvedimenti normativi volti a supportare il tessuto economico-sociale del paese per il perdurare dell’emergenza pandemica; – che la produzione normativa a supporto della liquidità è stata imponente e, tra i provvedimenti più incisivi si menziona il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto CuraItalia) e il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità); – che il Decreto Liquidità agisce in due sostanziali direzioni: diretto coinvolgimento degli istituti bancari – come prestatori di danaro – e dello Stato – come prestatore di garanzia. Tali attori opereranno su due schemi definiti dal d. lgs. n. 123/1998

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