La Legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha introdotto il comma 4-bis (il “Comma 4-bis”) all’articolo 117 del medesimo decreto, in materia di cessione di crediti sanitari. Nello specifico, detta disposizione prevede che:
“I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione.”
Il legislatore, con la norma qui descritta, ha introdotto il meccanismo del silenzio-rifiuto in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la disposizione in parola potrebbe costituire un impedimento all’erogazione alle imprese delle risorse che derivano dallo smobilizzo dei crediti sanitari, con la conseguenza che queste ultime, in detto contesto operativo, potrebbero avere difficoltà nell’accesso ad una tradizionale e consolidata fonte di liquidità, quale la cessione del credito.
- Le conseguenze della mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
- Eccezione alla nuova disciplina: la certificazione mediante piattaforma elettronica
- Ambito soggettivo
- Disciplina di riferimento in materia di accettazione della cessione: (i) artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e (ii) 106 comma 13 D.Lgs 50/2016
- Conclusioni