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Legge “Rilancio”: ulteriori misure a favore dell’imprenditoria italiana

 

Il Decreto-Legge, n. 34, del 19 maggio 2020, (“Decreto Rilancio“), è stato convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020. Esso, pertanto, completa, insieme al Decreto-Legge c.d. “Cura Italia” (convertito in legge n. 27, il 24 aprile 2020) e il Decreto-Legge c.d. “Liquidità” n. 23, dell’8 aprile 2020, il quadro normativo di riferimento in materia al fine di assicurare il rilancio dell’economia nazionale messa a dura prova dall’emergenza sanitaria. Di seguito, si riporta una sintesi delle principali disposizioni normative contenenti specifiche misure di sostegno per le imprese e l’economia.

Contributo a fondo perduto

L’articolo 25 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Va precisato, tuttavia, che tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:

i)                abbiano un ammontare di compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) o un ammontare di ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;

ii)              abbiano un ammontare di fatturato e di corrispettivi, nel mese di aprile 2020, inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019. Sul punto, è significativo constatare che per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (commi 3 e 4).

Detto contributo, invece, non spetta:

i.                ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

ii.               agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

iii.              ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR;

iv.             ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

v.              ai lavoratori dipendenti;

vi.             ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (comma 2).

Al fine di stabilire l’ammontare del contributo, la disposizione normativa individua alcuni criteri. Rileva, in particolare il riferimento alle seguenti percentuali da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se un’impresa ha fatturato 11000 euro nell’aprile 2019 e solo 1000 nell’aprile 2020 (inferiore, dunque, ai 2/3), il sostegno viene calcolato in base alla percentuale del 20% della differenza (che, nell’esempio, risulta 10000 euro) ovvero 2000 euro. In ogni caso, la disposizione normativa prevede che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti, spetti un contributo minimo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (commi 5 e 6).

Inoltre, tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP (comma 7).

La disposizione normativa, infine, per quanto concerne le modalità mediante le quali tale contributo potrà essere concesso, rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10). Sul punto, va osservato che l’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate avendo cura comunque di consegnare un’autocertificazione di regolarità antimafia, laddove l’erogazione del contributo avverrà mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

In sede di conversione del Decreto è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 25-bis che prevede specifiche misure di sostegno a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni per l’anno 2020, per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Occorre far presente che nel punto 6 della comunicazione 2020/C218/03 del 2 luglio scorso, la Commissione europea ha chiarito come sia opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio.

Si è in presenza, dunque, di disposizioni che consentono a determinati soggetti di ottenere un contributo a fondo perduto per far fronte alla contingente situazione emergenziale. Andranno, tuttavia, verificate le modalità operative mediante le quali, sul piano delle concretezze, tali concessioni verranno erogate.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’articolo 26 prevede specifici interventi di sostegno per operazioni di aumenti di capitale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR. Detti interventi di sostegno sono subordinati alla presenza di alcune condizioni:

i.                ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura prevista al successivo comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro); nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo (comma 1, lett. a);

ii.               riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (marzo e aprile 2019) in misura non inferiore al 33% dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo (comma 1, lett. b);

iii.              aumento di capitale a pagamento, deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020; per l’accesso alla misura prevista dal successivo comma 12, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro (comma 1, lett. c).

Per poter usufruire delle specifiche misure previste ai commi 8 e 12, le società devono soddisfare altresì le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non devono essere ricomprese nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) devono presentare una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

d) non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati deve essere inferiore a 250 persone.

In sede di conversione, è stato introdotto il comma 2-bis che chiarisce come I benefìci si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

In presenza dei requisiti richiesti, i commi 4 e 5 della disposizione in commento prevedono pertanto talune agevolazioni fiscali. In particolare, nell’ipotesi in cui i soggetti sottoscrivano aumenti di capitale mediante conferimenti in denaro, ad essi spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può, tuttavia, eccedere euro 2.000.000 (la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023). Occorre far presente che la distribuzione di riserve prima del 31 dicembre 2023 da parte della società in cui è effettuato l’investimento, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto unitamente agli interessi legali. E’, dunque, evidente l’intento del legislatore di evitare che di tale beneficio se ne possano successivamente approfittare i singoli soci.

Tali agevolazioni sono previste anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Sono escluse, invece, da tale previsione le società che controllano direttamente o indirettamente la società in cui è effettuato l’investimento, sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero da questa controllate.

Il comma 8 della disposizione in parola chiarisce che alle società che soddisfano le condizioni sopramenzionate è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale (di cui al comma 1, lettera c) e comunque entro i limiti indicati dalla disposizione in oggetto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 12 del presente articolo, deve osservarsi che è istituito il “Fondo Patrimonio PMI”, gestito da Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione aventi specifiche caratteristiche indicate dalla normativa, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lett a).

Gli strumenti Finanziari in parola possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile e, di regola, sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.

A fronte dell’accesso a tale ultimo beneficio, la società emittente dovrà assumere l’impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è rimessa la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e delle modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.

Viene in rilievo quanto previsto nel comma 19-bis dell’articolo in esame secondo cui in considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le modalità determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Si è in presenza di una disposizione che, col chiaro intento di contribuire al rafforzamento patrimoniale di talune società, introduce benefici fiscali finalizzati a favorire gli aumenti di capitale, nonché apposite misure volte ad assicurare adeguato finanziamento alle imprese mediante il ricorso all’intervento pubblico. Va rilevato, tuttavia, che in quest’ultimo caso, il gestore non parteciperà al rischio d’impresa né, di conseguenza, potrà incidere sulle scelte strategiche in riferimento all’utilizzo delle risorse concesse. Infatti, il gestore avrà meri compiti di controllo in ordine all’effettiva destinazione delle medesime alle finalità stabilite dalla normativa.

Patrimonio destinato

Ai sensi dell’articolo 27, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato (il cd. “Patrimonio Rilancio”), eventualmente articolato in comparti, nel quale confluiranno beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, (nonché beni e rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento) dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il patrimonio destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Va precisato che non troverà applicazione il disposto di cui all’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile secondo cui, nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione.

Gli interventi del patrimonio destinato sono rivolti ad imprese che:

i. sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede sociale in Italia;

ii. non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

iii. presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del patrimonio destinato saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Occorre far presente, tuttavia, che la disposizione chiarisce che in via preferenziale, il patrimonio destinato potrà sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili ovvero partecipare ad aumenti di capitale, acquistare azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Significativo, poi, è quanto previsto dal comma 7 della disposizione in parola secondo cui per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul patrimonio o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina approvando, altresì, le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Occorre far presente che in relazione alle attività riferite al patrimonio destinato e ai suoi comparti, alla CDP S.p.A. non si applica la disposizione sul divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all’articolo 11, comma 2, del TUB, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di sua incapienza, è concessa ipso iure la garanzia di ultima istanza dello Stato, sulla base di criteri, condizioni e modalità di operatività che verranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il patrimonio destinato cesserà decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata dello stesso, tuttavia, potrà essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, avrà luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione.

In sede di conversione è stato introdotto, tra l’altro, il comma 18-bis secondo cui il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

Si è in presenza, dunque, di una disposizione che introduce una nuova forma di destinazione patrimoniale delle risorse pubbliche da utilizzare per favorire la ricapitalizzazione di alcune tipologie di imprese entrate in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dal governo per far fronte alla pandemia in corso. Per poter apprezzare in pieno le misure contemplate nella disposizione in parola, occorrerà, tuttavia, attendere il decreto del MEF per verificare le modalità con le quali CDP S.p.A. opererà in concreto attraverso il menzionato patrimonio destinato.

Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della GACS, l’articolo 32 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria effettuata dalla società a capitale interamente pubblico per la gestione dell’intervento di cui all’art. 13, comma 1, del d.l. n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra quella di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021. Va fatto presente che:

i.                le modifiche non comportano un peggioramento del rating dei titoli senior;

ii.               la temporanea sospensione deve essere motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Si è in presenza, dunque, di una disposizione che tiene in debito conto l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli. In tale logica, una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi causati da rinvii e dalle sospensioni imposte per legge potrebbe costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti. Pertanto, la norma consente la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto dal comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS, condizionando tale eventualità ad un accordo espresso tra le parti contrattuali.

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

L’articolo 35, al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende, autorizza SACE a concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine che operano nel ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con specifico decreto del MEF, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle menzionate garanzie è accordata di diritto la garanzia, esplicita, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta e senza regresso, da parte dello Stato.

Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative

Nella prospettiva di assicurare sostegno alle start up innovative, l’articolo 38 prevede la destinazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

Inoltre, tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale, per le start up è previsto un sostegno pubblico finalizzato a sviluppare il proprio business; sicché per l’anno 2020 vengono destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Al fine, poi, di assicurare adeguata liquidità, è previsto che al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengano assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative di cui all’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Per tale via, si intende favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. A ben considerare, con riguardo alle particolari peculiarità degli strumenti in parola, la normativa appare decisamente scarna rimettendo dunque all’autonomia dell’emittente l’individuazione delle caratteristiche specifiche degli stessi.

In sede di conversione, tra l’altro, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (38-bis).

Sotto altro profilo, rileva il disposto di cui all’art. 38-ter che per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 38-quater, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Regime del quadro di aiuti

Occorre far presente che la normativa in materia di aiuti di Stato impedisce la possibilità di concedere sostegno pubblico ad imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili con le disposizioni in materia o che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea. In considerazione dell’evento eccezionale dovuto alla pandemia in corso e solo per il periodo di vigenza dello stesso, la Commissione europea ha comunicato che tale criterio operativo non si applica. Pertanto, tali soggetti potranno accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale (art. 53).

Tali aiuti possono concretizzarsi in sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa (art. 54) ovvero sotto forma di garanzie sui prestiti di nuova emissione (salva l’ipotesi nella quale sussista l’obbligo di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI), concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (art. 55) o, ancora aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per iniziative adottate da Regioni, province autonome, altri enti territoriali o Camere di commercio, sia relativamente a prestiti di nuova emissione (salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI) per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni (art. 56).

Cessione dei crediti: disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

In sede di conversione è stato introdotto il comma 4-bis all’art. 117, secondo cui i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. Se ne deduce che l’efficacia della cessione nei confronti dell’ente debitore dipende dalla notifica e dall’accettazione da parte di quest’ultimo. Effettuate le occorrenti verifiche, l’ente comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata (cd. silenzio-rifiuto).

In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

L’art. 121 consente ai soggetti che eseguiranno negli anni 2020 e 2021 alcune tipologie di lavorazioni indicate specificamente nel comma 2, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale pari al 110%, per lo sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al medesimo corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti o, in alternativa, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Se ne deduce che il contribuente potrà anticipare la spesa e, in seguito, cedere il credito d’imposta, ad esempio, ad una banca ottenendo immediatamente il rimborso di quanto pagato. In alternativa, il contribuente potrà cedere il credito d’imposta all’impresa, beneficiando di uno sconto in fattura. A sua volta, l’impresa potrà cedere detto credito ad altri soggetti.

In sede di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis secondo cui l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Va da sé che il successo dell’operazione dipenderà dalla presenza di un accordo di tutte le parti interessate. Occorre far presente, inoltre, che i soggetti beneficiari delle menzionate misure sono indicati all’art. 119, comma 9, del decreto in questione. Si fa, dunque, riferimento, ai condomini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professione, su unità immobiliari, nonché agli istituti autonomi case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

L’articolo 165 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Rilancio (e fino ad un massimo di ulteriori sei mesi in presenza di determinate condizioni), la garanzia dello Stato su passività emesse dalle banche aventi sede legale in Italia (fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro) al fine di preservare la stabilità finanziaria facendo fronte ad una grave perturbazione dell’economia, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto-Legge, nei limiti sopramenzionati, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (Erogazione di Liquidità di Emergenza – ELA).

Il disposto di cui all’articolo 166 chiarisce che la concessione della garanzia avviene sulla base di una valutazione effettuata caso per caso da parte dell’Autorità competente in riferimento al rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Tale valutazione concerne altresì l’inesistenza di possibili carenze di capitale eventualmente evidenziate in fase di stress test effettuato nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto.

Significativo, inoltre, è il disposto di cui al comma 2 dell’art. 166, secondo cui la garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti sopra menzionati, qualora essa abbia urgente bisogno di sostegno alla liquidità e comunque il patrimonio netto sia positivo. L’art. 167 chiarisce poi che con riguardo a quanto non previsto, debba farsi riferimento al capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. decreto salva risparmio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ad eccezione dell’articolo 3, comma 2.

Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

Con specifico riferimento alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del TUB dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge in oggetto, gli artt. 168 e seguenti dettano specifiche misure di sostegno pubblico. In particolare, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento ad una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa. Tali interventi possono essere effettuati nelle diverse forme individuate dalle lettere a), b), c), d) dell’art. 169 e nei limiti indicati dal comma 2 di tale ultima disposizione e dell’art. 170. Va da sé che tali interventi pubblici dovranno essere specificamente autorizzati dalla Commissione europea.

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