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GACS: approvata la proroga fino al 14 giugno 2022

  1. Quadro normativo

Le garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (“GACS”) sono state introdotte in Italia per la prima volta attraverso il D. L. 14 febbraio 2016, n. 18 (“Decreto GACS”) che ha fatto seguito alla Decisione C (2016) 873 della Commissione Europea (“CE”) relativa alla compatibilità della GACS con il regime degli aiuti di Stato.

 

In relazione al termine di richiesta della concessione della garanzia, nell’ambito del medesimo Decreto GACS, è stato stabilito che il MEF – con decreto di natura non regolamentare – poteva autorizzarla nei 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso e che, con proprio decreto (non regolamentare) e previa approvazione da parte della CE, poteva estendere tale periodo per un massimo di ulteriori 18 mesi.

 

In linea con quanto sopra, lo schema della GACS è stato rinnovato per ulteriori 6 mesi fino al 6 marzo 2019.

 

Successivamente, il D. L. 25 marzo 2019 n. 22, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 marzo 2019 n. 71, e convertito dalla L. n. 41/2019, ha rinnovato la GACS per 24 mesi, ovvero fino al 27 maggio 2021.

 

  1. La quarta proroga

Per far fronte al potenziale aumento delle esposizioni deteriorate causate dalla pandemia da Covid-19, un’estensione dello strumento quanto meno per ulteriori 12 mesi era già era in fase di negoziazione dal mese di marzo 2021 tra la CE e il MEF.

 

In data 14 giugno 2021, la CE ha annunciato di aver approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, la quarta proroga della GACS, fino al 14 giugno 2022. Il testo della decisione della CE sarà pubblicato nei prossimi giorni.

 

La CE specifica che tale decisione è frutto, sulla falsa riga delle precedenti, di una valutazione secondo la quale, nell’ambito del regime notificato dall’Italia, la GACS continuerà ad essere remunerata a condizioni di mercato in funzione del rischio assunto, ossia in modo accettabile per un operatore privato a condizioni di mercato. Sulla base di tale valutazione la CE ha potuto confermare la compatibilità dello schema GACS con il regime degli aiuti di Stato.

 

 

 

 

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