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Cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e prova della titolarità dei crediti

  1. Le disposizioni del codice civile che disciplinano la cessione del credito e ne regolano gli effetti prevedono, come è noto, che essa si perfezioni con lo scambio di volontà tra il cedente ed il cessionario. Infatti, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., il debitore ceduto non dovrà necessariamente prendere parte all’accordo; nei riguardi di quest’ultimo, la cessione dispiegherà i propri effetti (e sarà, pertanto, opponibile) « … quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata» (1264 cod. civ.).

Occorre precisare che, come è previsto dal 2° co. dell’art. 1264 cod. civ., la notifica è diretta ad impedire che l’eventuale pagamento effettuato nei riguardi del cedente abbia efficacia liberatoria. Sul punto, vanno richiamati gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, i quali nel ribadire che non vi sia alcun termine perentorio entro il quale la notifica debba esse effettuata, sottolineano come quest’ultima non debba essere necessariamente eseguita secondo le forme prescritte dagli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., essendo possibile ricorrere a qualsiasi mezzo comunque idoneo a raggiungere lo scopo[1].

Tale disciplina è solo parzialmente derogata da quella speciale ex art. 58 T.U.B. secondo cui in caso di «cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» – ovvero qualora si versi in presenza di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 4 l. n. 130/1999 (che richiama espressamente a sua volta l’art. 58 T.u.B.)[2] – «la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile».

La ratio di tale previsione si rinviene nella necessità di dispensare «la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti»[3]; diversamente, infatti, l’istituto creditizio sarebbe gravato da un peso considerato eccessivo.

Sulla base della disposizione da ultimo menzionata, può dirsi che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la sua iscrizione nel registro delle imprese assumono in detto ambito peculiare rilevanza perché consentono di ritenere il trasferimento efficace nei confronti dei debitori ceduti a prescindere da una formale notifica agli stessi. Deve, tuttavia, tenersi presente che la disciplina speciale subordina l’applicabilità della stessa alla circostanza che oggetto della cessione siano crediti individuabili in blocco. Trattasi quindi di crediti che, seppure autonomi, sono funzionalmente connessi sotto il profilo funzionale sulla base di predefiniti criteri.

Nel delineato contesto, con specifico riferimento alla rilevanza sul piano probatorio della pubblicazione in Gazzetta della cessione in blocco, la giurisprudenza ha assunto posizioni discordanti. Il presente focus intende dar conto di alcuni recenti orientamenti espressi in materia.

 

  1. Preliminarmente, va precisato che la Corte di Cassazione ritiene che l’assolvimento degli obblighi pubblicitari ex art. 58 T.u.B. consolidi una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta cessione[4], non essendo ad esso correlata alcuna efficacia costitutiva del negozio posto in essere[5].

La pubblicazione, dunque, annuncia l’avvenuta cessione ma non può essere considerata alla stregua di uno strumento in grado di confermare la validità dell’operazione di trasferimento realizzata. Di contro, nell’ipotesi in cui nella Gazzetta fossero individuati con chiarezza – in ossequio al principio contemplato dall’art. 1346 cod. civ. della determinatezza dell’oggetto del contratto – i singoli crediti trasferiti, la pubblicazione potrebbe acquisire una rilevanza probatoria specifica con riguardo alla legittimazione attiva del cessionario[6]. In tal caso, il contenuto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dovrebbe, tuttavia, nella sostanza ricalcare il contenuto del contratto di cessione.

Va osservato che, di regola, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale individua il giorno a partire dal quale il pagamento effettuato al cedente non libera più il debitore ceduto[7]. Sicché, colui che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» dovrà «fornire la prova documentale della propria legittimazione» per il tramite di documenti idonei a «dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco»[8].

Al riguardo, occorre tuttavia richiamare l’opposto orientamento giurisprudenziale che fa discendere dalla produzione in giudizio dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ove i rapporti ceduti in blocco siano individuati e raggruppati per categorie di crediti con caratteristiche comuni – l’effetto di provare la titolarità del credito e la conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario. La Corte afferma che non è necessario numerare specificamente ciascun credito, considerato che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare con un sufficiente grado di certezza i rapporti oggetto della cessione[9]. Tale orientamento si pone in un rapporto di sostanziale antitesi rispetto al primo ed è da considerarsi minoritario.

 

  1. In argomento, da ultimo, vanno menzionate alcune recenti pronunce delle Corti territoriali.

In particolare, con provvedimento del 14 dicembre 2021, il Tribunale di Verona ha precisato che l’effetto traslativo della cessione può essere prodotto solo a seguito della conclusione del contratto, mentre la pubblicazione in G.U. è finalizzata unicamente a rendere noto l’avvenuto trasferimento ai debitori. Il giudice ha ulteriormente chiarito che il contratto di cessione può essere provato in giudizio con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche per il tramite dell’estratto della G.U. Tuttavia, in tal caso, è necessario che l’oggetto del contratto sia individuato in modo determinato o univocamente determinabile nell’avviso[10].

Il 22 novembre 2021, il Tribunale di Treviso ha emesso un’ordinanza che ricalca nella sostanza la ricostruzione in diritto effettuata dall’orientamento maggioritario. Non a caso, il Tribunale trevigiano ha richiamato testualmente un lungo passaggio estrapolato dalle pronunce della Corte di Cassazione menzionate, in precedenza, in nota. Il giudice, preliminarmente, ha rilevato che l’attore – il quale nell’esercitare la propria azione si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.u.B. – ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto della controversia nella citata operazione.

Nel caso sottoposto al proprio vaglio, il Tribunale ritenne che non fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva del creditore procedente, il quale si sarebbe limitato a produrre in giudizio l’avviso pubblicato in Gazzetta. Difatti, secondo il giudice, la pubblicazione in G.U. è funzionale esclusivamente a comunicare l’avvenuta cessione ma non è lo strumento adatto, ad esempio, a distinguere i crediti inclusi da quelli esclusi dall’accordo tra le parti. In particoltare, l’avviso pubblicato in G.U. conteneva i crediti derivanti da «contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 271/2008». Pertanto, nel caso in esame, la pubblicazione in Gazzetta faceva solo un generico e indefinito riferimento ai crediti oggetto di cessione, sì che «l’onere della prova della ricomprensione del credito vantato … nell’ambito della cessione» non risultava «soddisfatto dalla produzione della dichiarazione del cedente». Anche in tale occasione, il Tribunale ribadì che per provare la propria legittimazione ad agire il creditore avrebbe dovuto produrre documenti idonei – non ritenendo come tale la pubblicazione in G.U.- a dimostrare che il credito oggetto della controversia rientrasse nella cessione in blocco[11].

Anche il Tribunale di Spoleto si è espresso sul punto, di recente, con la pronuncia del 6 settembre 2021. In tal caso, il cessionario produsse l’avviso dell’avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che contemplava anche l’indirizzo del sito internet ove era possibile consultare ulteriori dati relativi ai crediti. Anche in tale circostanza, il Giudice rilevò che questo fosse l’unico documento prodotto dalla parte a fondamento delle proprie pretese e, comunque, inadatto a provare la titolarità del credito. Le indicazioni in esso contenute non erano infatti sufficientemente precise né tali da consentire l’esatta individuazione delle posizioni oggetto della cessione e ciò anche in ragione del fatto che l’avviso rinviava, per relationem, ad altre fonti.

Dall’analisi della recente giurisprudenza di merito, qui sommariamente richiamata, si evince che la tendenza dei Tribunali vada nel senso ormai di conformarsi all’orientamento maggioritario, rendendo, sul piano delle concretezze, articolata e complessa, per il cessionario, la prova della titolarità del credito ceduto.

 

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Prof. Avv. Diego Rossano

 

 

[1] Le regole in materia di notificazioni scandiscono le varie fasi che devono susseguirsi per notificare uno o più atti alle parti interessate a riceverli. La regola generale, contemplata dal primo comma dell’art. 137 cod. proc. civ., prevede che, quando non sia previsto altrimenti, le notificazioni siano eseguite dagli ufficiali giudiziari. Nel caso di specie, il codice civile non prescrive particolari formalità per la notifica della cessione del credito e, pertanto, secondo la dottrina è sufficiente una comunicazione inviata mediante raccomandata postale, una comunicazione verbale ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario.

[2]Cfr., da ultimo Cass. Sent. 16 aprile 2021, n. 10200.

[3]Cfr. Cass. sent. 17 marzo 2006, n. 5997

[4]Sul punto, ex multis, Cass. sent. 25 settembre 2018, n. 22548 che è stata richiamata da Trib. Bolzano sent. 19 novembre 2020, n. 942.

[5]Cfr., tra le altre, Cass. sent. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. sent. 31 gennaio 2019, n. 2780; Cass. sent. 25 settembre 2018, n. 22548; Cass. sent. 20 maggio 2016 n. 10518; Cass. sent. 2 marzo 2016; n. 4116. Si è espresso conformandosi a detta impostazione il Trib. Rovigo sent. 19 giugno 2020, n. 427.

[6] Su questo aspetto in particolare è molto chiaro il passaggio della Cass. sent. 28 febbraio 2020, n. 5617.

[7] Cass. sent. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., 25 settembre 2018, n. 22548.

[8] Sul punto, in particolare, si v. Cass. sent. 2 marzo 2016, n. 4116.

[9] Cass. sent. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 20 giugno 2019, n. 17110, Cass. sent. 29 dicembre 2017, n. 31118.

[10] Cass. sent. 28 febbraio 2020, n. 5617.

[11] Cass. sent. 20 maggio 2016 n. 10518; Cass. sent. 2 marzo 2016, n. 4116. Si precisa altresì che la parte è legittimata se la controparte adotta un comportamento processuale per cui la riconosce come tale, sul punto SS. UU. 16 febbraio 2016, n. 2951.

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