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L’ACTION PLAN DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER FAR FRONTE ALLA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

 

  • PREMESSA

In data 16 dicembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione finalizzata a definire le linee guida (un Action Plan) di una strategia diretta a “Far fronte ai crediti deteriorati all’indomani della pandemia di COVID-19[1]. Il suddetto  piano d’azione si inserisce nel più ampio progetto teso a porre rimedio all’incremento di crediti deteriorati. A tal riguardo, assumono specifico rilievo:

  • il Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in tema di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (c.d. Prudential Backstop);
  • la proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali;
  • uno schema base definito come “AMC Blueprint” (previsto nella Comunicazione del 2018 Second progress report on the reduction of non performing loans in Europe) al quale le Asset Management Company nazionali dovrebbero conformarsi.

Secondo quanto riportato dalla Commissione nella menzionata relazione, la strategia di intervento volta a ridurre gli NPLs in circolazione consiste principalmente: (i) nello sviluppo del mercato secondario; (II) nel rafforzamento delle cd. bad banks; (iii) nell’implementazione di armonizzate procedure di insolvenza ed esecutive.

 

  • LO SVILUPPO DEI MERCATI SECONDARI PER LE ATTIVITÀ DETERIORATE

Significative novità sono state previste nel Piano d’Azione con riguardo alla opportunità di rafforzare il mercato secondario per la vendita di NPLs. Viene in rilievo, sul punto, l’esigenza, avvertita dalla Commissione europea, di raggiungere un accordo sulla menzionata proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali adottata nel marzo del 2018. È evidente come il Piano d’Azione, con l’obiettivo di identificare idonee modalità di circolazione dei crediti deteriorati, interagisca con la normativa in materia di cartolarizzazione la quale dovrà essere adeguata alle rinnovate esigenze di mercato. Al riguardo, sintomatiche di tale necessità costituiscono le disposizioni normative sulle attività in stato di default acquistate e i fattori di ponderazione del rischio applicati per calcolare i requisiti patrimoniali nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito (v. p. 12 del Piano d’Azione).

Va osservato, inoltre, che la Commissione europea pone particolare attenzione alla correlazione esistente tra la crescita di mercati secondari e il miglioramento della qualità e della comparabilità dei dati sui crediti deteriorati. Di qui, l’esigenza che i partecipanti al mercato facciano uso dei modelli appositamente elaborati dall’ABE nel 2017, i quali, in ogni caso, andranno aggiornati già nel corso del 2021. A tal fine, per migliorare la comparabilità e la qualità dei dati, il modello così predisposto potrebbe diventare obbligatorio per i prestiti che diventano deteriorati dopo una data limite specifica.

Coerente con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza del mercato a livello granulare, è inoltre l’iniziativa di lanciare, nel 2021, una consultazione pubblica nella quale esaminare diverse alternative per la creazione di un polo di dati a livello europeo con il compito di predisporre un repertorio di informazioni a sostegno del mercato dei crediti deteriorati, mediante la gestione di una banca dati elettronica aggiornata periodicamente.

 

  • LE SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE

La Commissione europea, inoltre, mostra di prestare particolare riguardo al ruolo ricoperto dalle società di gestione patrimoniale (AMCs) le quali, come è noto, fungono da bad banks acquistando crediti deteriorati dalle banche. Esse, possono essere private o (parzialmente) finanziate con fondi pubblici; in tale ultima circostanza, va ovviamente valutata la compatibilità del ricorso al sostegno statale con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si è in presenza di una presa d’atto da parte della menzionata Istituzione europea della necessità di  ricorrere a tali società in ragione delle specifiche esigenze del settore bancario nazionale di riferimento, nonché di sostenere la creazione di una rete transfrontaliera di società di gestione patrimoniale locali cui è correlato, tra gli altri, il vantaggio di realizzare economie di scala nella gestione delle informazioni. In tal senso, la Commissione europea delinea la strategia di intervento in materia consistente nel garantire che dette società di gestione patrimoniale dispongano di significative dotazioni finanziarie in termini di capacità di assorbimento delle perdite e capitale proprio al fine di fornire un contributo significativo nel contrastare l’incremento dei crediti deteriorati dovuto alle misure restrittive adottate per far fronte alla pandemia in corso. Va osservato che, nel caso di società di gestione patrimoniale pubbliche, tale sostegno finanziario assumerebbe la forma di apporti di capitale combinati con eventuali garanzie sul finanziamento della società.

Occorre aver riguardo, inoltre, alla circostanza, opportunamente posta in risalto e valorizzata dalla Commissione nel Piano d’Azione, secondo la quale negli ultimi anni, oltre alle società di gestione patrimoniale, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso a misure di intervento alternative in materia. Ci si riferisce, in particolare, alle diverse iniziative assunte dalle banche (c.d. asset protection schemes) ovvero alle soluzioni di cartolarizzazione sistemiche (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze, GACS).

 

  • I QUADRI NORMATIVI IN MATERIA DI INSOLVENZA, RECUPERO CREDITI E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Con il chiaro obiettivo, poi, di prevenire l’accumulo dei crediti deteriorati e favorire l’accesso ai finanziamenti bancari da parte delle PMI, la Commissione europea nel Piano d’Azione in esame, auspica tra l’altro:

  • il rapido raggiungimento di un accordo sulla proposta legislativa relativa alla predisposizione di norme minime di armonizzazione sulle procedure accelerate di escussione extragiudiziale delle garanzie (la cui attivazione sarà preclusa ai consumatori);
  • il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva;
  • lo svolgimento regolare di analisi comparative in materia di insolvenza.

 

  • ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO

Sotto altro profilo, viene in rilievo l’esigenza di rimuovere gli ostacoli alla ripresa economica per la quale un ruolo cruciale verrà ricoperto dal settore bancario. Sul punto, la Commissione europea richiama la disposizione di cui all’art. 32 della direttiva 2014/59/UE (recepita nell’art. 18 del d.lgs. n. 180 del 2015) che esclude l’avvio della procedura di risoluzione (e, dunque, l’applicabilità del bail-in) nell’eventualità in cui gli enti bancari solventi ricorrano a predeterminate forme di sostegno pubblico straordinario. In particolare, significativo è il dato normativo secondo il quale una banca non può essere considerata in dissesto (o a rischio di dissesto) nei casi in cui, al fine di evitare o porre rimedio ad una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, sia beneficiaria di un sostegno finanziario statale avente specifiche caratteristiche (trattasi di forme di supporto pubblico tra le quali vanno annoverati, ad esempio, gli interventi di ricapitalizzazione precauzionale). Sicché, la Commissione europea ritiene che tale eccezione potrebbe essere applicata nel contesto emergenziale contingente, in quanto la pandemia in corso deve essere considerata come un “grave turbamento dell’economia”.

 

In conclusione, può dirsi che il Piano d’Azione della Commissione europea è orientato nel senso di garantire una riduzione dei rischi connessi all’accumulo dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche al fine di consentire a queste ultime di offrire il necessario sostegno alle PMI, favorendo lo sviluppo dell’attività produttiva. Va da sé che il perseguimento di tale obiettivo richiede, tra l’altro, (i) l’elaborazione di strategie nazionali in materia di NPLs, nonché ii) il rafforzamento delle capacità delle autorità di vigilanza di far fronte ai livelli crescenti di crediti deteriorati, ferma restando l’opportunità di adottare in materia, come espressamente sottolinea la Commissione europea, strategie coordinate a livello UE e a livello nazionale.

 

A cura di Diego Rossano e Andrea Cicia

 

[1]Consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-822-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF. Come evidenziato nel Piano d’Azione della Commissione europea negli ultimi mesi, a causa della pandemia e delle misure di confinamento che la accompagnano, si è verificato un rallentamento o un arresto della riduzione del volume dei crediti deteriorati. Le analisi disponibili evidenziano alcune aree problematiche per quanto riguarda la capacità di rimborso, in particolare per le PMI e per alcuni settori specifici.

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