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Il Dl Semplificazioni: alcune misure a favore delle imprese

È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il “Decreto”) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. “Decreto Semplificazioni”).
Tra le disposizioni rilevanti, vanno annoverate le seguenti:
Art. 39 – Nuova Sabatini
Come è noto, la misura nota come “Nuova Sabatini” è un’agevolazione pubblica erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) finalizzata a semplificare l’accesso al credito delle imprese, in particolare delle Piccole e Medie Imprese (PMI), finanziandone gli investimenti per acquisto o leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Le novità introdotte dal Decreto riguardano l’identificazione della soglia di finanziamento entro la quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione, nonché l’individuazione di misure a favore delle imprese del Sud Italia. In particolare, l’art. 39, comma 1, innalza da 100.000,00 a 200.000,00 la soglia di importo entro la quale il contributo viene erogato in un’unica soluzione.
Sotto altro profilo, rileva quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Decreto che, col chiaro obiettivo di sostenere le imprese del Mezzogiorno, integra la disciplina di cui all’art. 1, comma 226, della L. 160/2019 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), prevedendo l’erogazione del contributo in unica soluzione a prescindere dall’entità del finanziamento secondo le modalità che saranno individuate dal MISE, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). E’ inoltre, previsto che, in aggiunta allo stanziamento di 60 milioni di euro, già previsto dalla sopra menzionata normativa, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 44 – Misure a favore degli aumenti di capitale
L’art. 44 del Decreto consente alle società per azioni quotate di adottare taluni provvedimenti in deroga alla disciplina del codice civile.
In particolare, sino alla data del 31 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 c.c.;
b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dall’articolo in esame. Nello specifico, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali;
c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 c.c.
In tali ipotesi, pertanto, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
Va, infine, osservato che, sino alla data del 31 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, nei termini sopra delineati, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima.

Art. 64 – Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal
Come è noto, l’art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili. Il comma 1 dell’art. 64 del Decreto prevede che tali garanzie e gli interventi possono riguardare:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., benché Il rilascio delle stesse per l’importo pari o superiore a 200 milioni di euro, sia subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Va osservato che le modalità istruttorie e operative di rilascio della garanzia verranno determinate in conformità con i termini e le condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il “Decreto”) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. “Decreto Semplificazioni”).

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