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La valutazione del merito creditizio alla luce della recente normativa emergenziale

Le ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto 2020 e del Tribunale di Caltanissetta dell’8 luglio 2020 offrono significativi spunti di riflessione in ordine a taluni aspetti problematici della recente normativa emergenziale la quale, come è noto, è stata adottata per rimediare ai danni provocati, sul piano economico e sociale, dalle misure restrittive imposte dal governo per limitare il diffondersi del coronavirus. Nello specifico, occorre aver riguardo al disposto di cui all’art. 13, lett. m), del d.l. n. 23, dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto “Liquidità”), convertito con legge n. 40 del 5 giugno 2020, il quale, con riferimento a talune tipologie di prestiti (per somme non superiori a 30.000 euro) concessi alle imprese in difficoltà a causa del covid-19, prevede che la garanzia del Fondo centrale PMI copra l’intero importo finanziato.

 

L’ambigua formulazione del testo della norma crea alcuni dubbi interpretativi in merito alla circostanza che a carico della banca gravi, in riferimento a tali tipologie di prestiti, un obbligo di finanziamento, cui sarebbe correlato un diritto soggettivo dell’impresa di ottenere la somma richiesta a mutuo.

 

Viene, sul punto, in rilievo quanto stabilito dalla menzionata disposizione di legge secondo cui «il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti» previsti dalla normativa, senza attendere, peraltro, l’esito definitivo  dell’istruttoria  effettuata dal gestore del  Fondo  medesimo. Da qui, le perplessità sull’applicazione, in tali ipotesi, della procedura di valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti che gli istituti creditizi sono tenuti ad eseguire nella fase istruttoria preliminare all’erogazione dei prestiti.

 

Nel delineato contesto, si collocano le menzionate ordinanze le quali, invero, evidenziano la difficoltà di pervenire, in subiecta materia, ad inequivocabili soluzioni interpretative. Nello specifico, entrambe le vicende, sottoposte al vaglio dei giudici, riguardavano richieste di finanziamento (interamente coperto da garanzia statale) che erano state tuttavia rigettate dalla banca, nonostante i richiedenti fossero in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina emergenziale. Ne è conseguita l’attivazione da parte di questi ultimi della procedura d’urgenza di cui all’art. 700 cod. proc. civ., il cui buon esito, come è noto, è subordinato, altresì, alla verifica della presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

 

Nel dettaglio, il Tribunale di Napoli ha osservato che il ricorrente aveva fondato la propria richiesta «sul fatto che l’omessa concessione del … finanziamento», da parte della Banca, avrebbe leso «il diritto alla protrazione dell’attività economica, facendo sostanzialmente venir meno la liquidità necessaria al fine di consentire all’impresa di agganciare la ripresa economica». Di contro, ad avviso del giudice, le deduzioni del ricorrente e la documentazione allegata dallo stesso, non consentivano di ravvisare il periculum necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza; ciò in quanto il diniego della Banca di concedere il finanziamento non avrebbe impedito all’interessato «di ricorrere ad altre agevolazioni previste dal Decreto liquidità (D.L. 23/2020 convertito in legge il 4/07/2020) o ad altre fonti di finanziamento, o, infine, di richiedere ad altri istituti di credito, diversi dalla Banca convenuta, il finanziamento in questione».

Sicché, la validità della delibera del Fondo di Garanzia, prorogata, nel caso di specie, di ulteriori tre mesi rispetto alla data originaria, non avrebbe impedito al ricorrente di «attendere l’esito del reclamo e rivolgersi ad altro istituto di credito, per ottenere l’erogazione del credito senza perdere alcuna opportunità». Il Tribunale di Napoli, dunque, non rinviene, nella normativa emergenziale, alcun obbligo di finanziamento posto a carico della banca; ne consegue che il rifiuto opposto dall’ente creditizio non avrebbe comportato alcun pregiudizio per il ricorrente, «essendosi, quest’ultimo, limitato ad una prospettazione, peraltro in via meramente potenziale e probabilistica, di un danno di natura prettamente economica (e come tale concettualmente non irreparabile)».

 

Di contro, nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale di Caltanissetta, il giudice ravvisa la sussistenza del requisito del fumus boni iuris nella documentazione, presentata dal ricorrente, idonea a dimostrare che i mancati introiti dovuti alla pandemia in corso, avrebbero compromesso le potenzialità di prosieguo regolare dell’attività produttiva dell’impresa. Peraltro, il ritardo nella concessione del prestito, avrebbe leso «oltremodo il diritto alla protrazione dell’attività economica … comportando il rischio di insorgenza di un default irreversibile nell’attività della ricorrente», donde la sussistenza del periculum in mora che ha imposto «di concedere la chiesta cautela inaudita altera parte, dal momento che la fissazione dell’udienza per assicurare il contraddittorio tra le parti» avrebbe pregiudicato gli interessi del ricorrente. Di qui, l’ordine alla banca di concedere immediatamente il prestito in favore dell’impresa in possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa emergenziale.

 

Prof. Avv. Diego Rossano

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