main page

WEBINAR

LIVE STREAMING

VIRTUAL EVENT

DECRETO IN MATERIA DI ESPONENTI AZIENDALI: PROFILI DI CARATTERE GENERALE

di Diego Rossano, Ordinario di Diritto dell’Economia nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Head of Center European Law and Finance – Orrick

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre, il Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 recante disposizioni regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. Detto provvedimento entrerà in vigore il 30 dicembre 2020 e le disposizioni ivi contenute si applicheranno alle nomine successive alla predetta data. Fino a tale momento, troveranno, pertanto, applicazione le disposizioni contenute nella relativa disciplina attuativa recata dal d.m. 18 marzo 1998, n. 161.

La materia degli esponenti aziendali, come è noto, è disciplinata nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 e, successivamente, completata con la riformulazione dell’art. 26 a seguito dell’adozione del d.lgs. n. 72/2015 il quale ha inteso recepire le istanze di provenienza europea (si abbia riguardo, nello specifico, alle indicazioni provenienti dalla Direttiva UE 2013/36, c.d. CRD4, la quale conferisce appositi poteri di “orientamento” alle Autorità di regolazione europee). Pertanto, l’Italia, con colpevole ritardo, ha recepito la normativa europea colmando, come è stato osservato in sede tecnica, “una lacuna” che sarebbe dovuta “essere colmata in fretta” (A. Enria, IlSole24ore del 23 giugno 2020) e rispolverando un decreto che, come è stato osservato in dottrina, giaceva “in qualche scaffale ministeriale” (Cfr. F. Sartori, L’indipendenza degli esponenti aziendali nelle società quotate e nelle imprese bancarie, in Riv. dir. banc., Gennaio/Marzo, 1, 2020, p. 134).

Venendo ad una breve disamina delle novità introdotte nel provvedimento in parola occorre preliminarmente osservare che esso comprende venticinque articoli, suddivisi all’interno di nove Sezioni. Dopo aver richiamato i principi generali contemplati dalla legislazione primaria in materia (Sez. I), il Decreto dedica particolare attenzione all’identificazione di specifici requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali, nonché all’identificazione di appositi criteri di correttezza ai quali le condotte di questi ultimi devono essere improntate. Al riguardo, specifica rilevanza assume il disposto di cui all’art. 5 del citato Decreto secondo cui il rispetto dei criteri di correttezza, stabiliti nell’art. 4, è rimessa ad una verifica effettuata dall’organo competente il quale dovrà valutare se la condotta in questione contrasti  con la sana e prudente gestione, nonché con i principi di salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. Se ne deduce che non tutte le condizioni contemplate nel menzionarto art. 4 acquisiranno autonoma rilevanza ai fini della materia di cui trattasi, essendo rimessa all’apprezzamento discrezionale degli organi competenti la valutazione del singolo caso avuto riguardo ai principi generali che regolano la materia bancaria (Sez. II).

Sotto altro profilo, vengono in rilievo i requisiti di professionalità, indipendenza e competenza che devono possedere i soggetti preposti a ricoprire incarichi esecutivi i quali devono essere scelti tra chi abbia esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente (i) attività di amministrazione (o di controllo) o  compiti direttivi nel  settore  creditizio,  finanziario,  mobiliare  o assicurativo, nonché (ii) attività di amministrazione (o di controllo) o compiti direttivi presso società quotate ovvero aventi una  dimensione e complessità maggiore (o assimilabile in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto. Significative sono, inoltre, le condizioni richieste per poter ricoprire la carica di consigliere indipendente il quale, tra l’altro, non potrà essere membro del parlamento nazionale ed europeo,  del  Governo o della Commissione europea.

Vanno evidenziate le peculiari differenze disciplinari cui sono soggetti gli istituti bancari classificati, ai sensi della disciplina bancaria, come significant rispetto a quelli qualificati less significant per i quali il Decreto in esame prevede criteri applicativi semplificati. In particolare, deve osservarsi come, in ragione della natura localistica e mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo, gli esponenti aziendali di quelle tra queste ultime che rientrano nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa (ovvero con attivo inferiore a 3,5 miliardi di euro), potranno essere in possesso di requisiti di professionalità attenuati. Ne deriva, invece, che per tutte le altre BCC dovrebbero trovare applicazione le medesime regole delle banche quotate o “significative” (Sez. III e IV).

Siamo in presenza, dunque, di un provvedimento che, con l’obiettivo di dare chiarezza in materia, si pone in linea con gli indirizzi elaborati in ambito internazionale con riguardo ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e all’adeguata composizione degli organi (cfr., tuttavia, sul punto alcune differenze di impostazione delle norme nazionali rispetto a quelle euopee poste in evidenza dal Consiglio di Stato nel parere, numero 01604, del 16 ottobre 2020). In tal senso, significativa è la previsione secondo cui ciascun esponente deve dedicare un tempo adeguato all’esecuzione della funzione. Sicché, all’atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, il soggetto deputato sarà tenuto a comunicare all’organo competente gli eventuali incarichi ricoperti in altre società, nonché ogni altra attività lavorativa e professionale che possa incidere negativamente sullo svolgimento dei propri compiti. In particolare, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non potrà assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: – n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; – n. 4 incarichi non esecutivi. Occorre, tuttavia, precisare che tali limiti non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici (Sez. V).

Specifiche disposizioni sono dedicate, altresì, ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni (Sez. VI), ai consiglieri degli istituti che adottano i modelli dualistico e monistico di amministrazione e controllo (Sez. VII) e ai tempi e alle modalità con cui effettuare la valutazione di idoneità e pronunciare eventualmente la decadenza dall’incarico (Sez. VIII).

Occorre, tuttavia, far presente che il Decreto in esame dà specifica rilevanza all’autonomia decisionale degli organi statutari degli enti in parola i quali, nei relativi statuti, potranno prevedere requisiti, criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali maggiormente restrittivi rispetto a quelli ivi contemplati (Sez. IX).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest