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DECRETO LIQUIDITÀ: ULTERIORI MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE

È stato convertito in legge, n. 40, del 5 giugno 2020, il Decreto "Liquidità" recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia" (il "Decreto").

Come è noto, tale Decreto era il secondo dei tre provvedimenti emergenziali a supporto dell’imprenditoria nazionale (gli altri, come è noto, sono il cd. “Cura Italia” e il cd. “Rilancio”). Tra le misure principali si annoverano:

SACE S.p.A. E CDP S.p.A.: MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE

La SACE S.p.A., appartenente al gruppo Cassa Depositi e Prestiti, può concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Si tratta di circa 200 miliardi di Euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni
professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nonché alle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (1).

Pertanto, in sede di conversione, è stato previsto che le PMI possono beneficiare delle garanzie della SACE S.p.A. solo dopo aver fatto ricorso al Fondo PMI e alla garanzie fornite da ISMEA. Tali risorse sono state messe a disposizione dallo Stato per coprire, a seconda delle dimensioni dell’impresa, tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, subordinatamente al rispetto da parte del soggetto beneficiario di una serie di condizioni (tra cui, per esempio, il divieto di distribuzione di dividendi nel corso del 20202, l’obbligo di destinare i fondi al sostegno di spese e attività produttive localizzati in Italia con l’impegno di non delocalizzarli, l’obbligo che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante in relazione ad operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia, nonché l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali).Va osservato che, in sede di conversione, è stata aggiunta la lett. n-bis al comma 2 con l’obiettivo di ampliare il contenuto del vincolo di destinazione in merito all’utilizzo delle risorse erogate; rileva sul punto la circostanza che il finanziamento deve essere altresì impiegato, nella misura non superiore al 20 per cento dell’importo, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19. L’impossibilità oggettiva del rimborso deve essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

In sede di conversione del decreto è stato specificato che qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o
riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi
alla data della richiesta.

In sede di conversione, è stato, altresì, introdotto il comma 1-bis che estende l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in parola, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza (cessione pro solvendo) prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, dalle suddette imprese a banche e a intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario. I limiti di importo del prestito e le percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze verranno stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione di tali operazioni. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. Se ne deduce, dunque, che affinché la disposizione divenga operativa, bisognerà attendere il decreto del Mef e la documentazione fornita da SACE.

Il comma 1-ter, introdotto in sede di conversione, esclude dalla garanzie pubbliche per i finanziamenti, le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi del medesimo articolo 2359,
da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Tuttavia, la società può dimostrare che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Per poter beneficiare della garanzia, è necessario che: (i) essa venga rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi; l’impresa (ii)) al 31 dicembre 2019 – non rientrasse nella categoria delle “imprese in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2 punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 (c. 1, lett. g), e (iii) alla data del 29 febbraio 2020 non risultasse presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore. Sul punto, occorre rilevare che la lett. b-bis) chiarisce che, nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile, registrato negli ultimi due anni dall’impresa (chesecondo la disciplina europea deve essere superiore a 7,5 ai fini della qualificazione di «impresa in difficoltà»), vanno ricompresi, in determinate circostanze, nel calcolo del patrimonio anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La garanzia è a titolo oneroso (le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia variano a seconda che l’impresa sia o meno una PMI), è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Il meccanismo della concessione di garanzie copre l’importo del finanziamento erogato nei limiti delle seguenti quote percentuali:
– 90% di copertura e applicazione della procedura semplificata per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
– 80% di copertura per le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un valore di fatturato superiore a 1,5 e fino a 5 miliardi di Euro;
– 70% di copertura per le imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore ai 5 miliardi. 

In ogni caso, l’importo del prestito assistito dalla garanzia non può eccedere il 25% del fatturato registrato nell’anno 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda, come risulta dal bilancio (comma 2, lett. c)). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui sopra, il c. 5 dell’art. 1, accorda di diritto la garanzia dello Stato che risulta essere a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Essa si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli
interessi (insieme ad ogni altro onere accessorio). Va, sul punto, rilevato che non è ammesso il ricorso diretto da parte dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. In particolare, SACE S.p.A. svolge, anche per conto del MEF, le attività di escussione della garanzia e quelle relative al recupero crediti, salvo la possibilità di delegare tali attività alle banche stesse.

Con riferimento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”), invece, il comma 13 dell’art. 1, prevede la possibilità di concedere (sempre nel rispetto dei limiti complessivi di spesa massima di 200 miliardi di Euro) la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP entro il 31 dicembre 2020, derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzia di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche o altri istituti di cui all’art. 106 TUB a imprese con sede in Italia che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale liberato per effetto delle garanzie stesse. Tale garanzia, è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. Occorre, far presente che l’art. 3 del provvedimento in commento, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia dei meccanismi di sostegno
all’esportazione, all’internazionalizzazione e al rilancio dell’economia, richiede espressamente che SACE S.p.A. e CDP stabiliscano le strategie industriali e commerciali. A tal riguardo, CDP deve preventivamente concordare con il MEF (e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A., la quale comunque non sarà soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

In sede di conversione, sono stati introdotti, tra gli altri, i commi 14-bis, 14-ter, 14-quater all’art. 1 in parola. In particolare, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, potrà concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente (14-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa (14-ter). Occorre far presente che, nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’impresa emittente deve fornire alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che, alla data del 29 febbraio 2020, la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai
sensi della normativa dell’Unione europea (14-quarter).

Siamo in presenza, dunque, di integrazioni intervenute in sede di conversione del decreto che hanno il chiaro intento di ampliare l’ambito applicativo della disposizione in parola, specificare in modalità più chiare la destinazione dei finanziamenti concessi e semplificare le procedure di erogazione dei finanziamenti. A tal fine, rileva l’introduzione dell’art. 1-bis che rimette ad
autodichiarazioni rilasciate da parte dei rappresentanti legali delle imprese beneficiarie, la sussistenza dei requisiti necessari per poter accedere ai finanziamenti garantiti. 

POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L’art. 13 chiarisce, tra l’altro, che le misure, ivi previste, di supporto finanziario offerto alle PMI dal Fondo centrale di garanzia PMI (art. 2, c. 100, lett. a) della legge 662/1996) sono estese fino al 31 dicembre 2020. La concessione della garanzia rimane a titolo gratuito e con un importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di Euro, comunque nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato. Va al riguardo osservato che il Decreto ammette l’accesso alla misura alle aziende le quali non abbiano più di 499 dipendenti. Tuttavia, è stato chiarito, in sede di conversione, che la misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

È prevista la copertura diretta del 90% (aumentata di un ulteriore 10% rispetto al Decreto Cura Italia) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria il cui importo non superi determinate soglie specificamente individuate (in riferimento alle quali le operazioni di riassicurazione possono essere coperte nella loro totalità), previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della disciplina in materia di Aiuti di Stato. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e di importo specificamente individuate alla lettera c) e d), comma 1, dell’articolo in parola, le percentuali di copertura sono, rispettivamente, dell’ 80% per la garanzia
diretta e del 90% per la riassicurazione anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

Sono, altresì, ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento), i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d’interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia (lett. e). Va fatto altresì presente che la durata della garanzia del Fondo è automaticamente estesa anche in caso di proroga della scadenza dei finanziamenti nelle operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari l’hanno accordata anche di propria iniziativa in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19 (lett. f).

Il comma 1, lett. g, g-bis, g-ter, g-quater dell’art 13 chiarisce che l’accesso alla garanzia del Fondo avviene senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. Sicché:

– la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
– la garanzia è altresì concessa – con esclusione della garanzia su finanziamenti con rinegoziazione del debito pregresso di cui alla precedente lettera e) – in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate, prima del 31 gennaio 2020, come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione.

In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell’art. 47-bis, par. 6, lett. b), del Reg. UE n. 575/2013, se, alla data di entrata in vigore del decreto, le esposizioni
non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ai sensi del Regolamento CRR (art. 47-bis, par. 6, lett. a) e c));
– la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate in favore di imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del r.d. n. 267/1942) che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto, (i) le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e (iii) il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47-bis, paragrafo 6, lett. a) e
c) del Regolamento CRR. Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.

Sono, in ogni caso, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Rilevante, inoltre, è quanto previsto dalla lett. i) secondo cui per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero (compreso il settore termale) e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. In particolare, l’intervento in esame consente di cumulare garanzie, anche ipotecarie, in deroga ai limiti indicati dalla normativa ordinaria.

La lett. m) introduce una garanzia del 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi da banche e operatori autorizzati ex art. 106 TUB alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività d’imprese, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché:
– venga rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE; 
– tali attività siano state danneggiate dall’emergenza COVID-19 (attestazione da effettuaremediante autodichiarazione);
– i finanziamenti concessi, per un importo fino a 30.000,00 euro, prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo (nei limiti massimi sopra indicati) determinato sulla base di predefiniti parametri come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Per finanziamenti non superiori a 30.000,00 euro, l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione; il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate. La lettera m-bis specifica
che per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione.

La lett. n) dispone, per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da autocertificare), che la garanzia di cui alla lett. c) possa essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dai Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. Vale il principio per cui la garanzia è rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile), ovvero al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione. In sede di conversione, è stata introdotta la previsione secondo la
quale, nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Va fatto presente che, in sede di conversione, è stato previsto che i Confidi – previa autorizzazione UE – sino al 31 dicembre 2020, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla L. n. 108/1996, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (lett. n-bis). Inoltre, previa autorizzazione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica (art. 13, c. 4). Infine, si autorizzano i Confidi (di cui all’articolo 112 del TUB) a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito (art. 13-ter). 

La lett. p) prevede la possibilità di richiedere la Garanzia del Fondo anche per le operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Significativa, sul punto, è la circostanza che il soggetto finanziatore sarà tenuto a trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. Per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi (lett. pbis).

Il secondo comma della disposizione in commento dispone, poi, specifici interventi validi fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 e costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s.

AGEVOLAZIONI RELATIVE AI MUTUI SULLA PRIMA CASA

L’art. 12 della legge in commento, inoltre, ha meglio precisato l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 54 del Decreto “Cura Italia”, includendovi anche le ditte individuali e gli artigiani. In sede di conversione del Decreto “Liquidità” è stato, altresì, chiarito che potranno beneficiare dell’agevolazione oltre che i liberi professionisti, anche gli imprenditori individuali e ai soggetti di
cui all’articolo 2083 del codice civile (ovvero i piccoli imprenditori). Come è noto, il menzionato art. 54 ha introdotto specifiche deroghe alla disciplina applicabile al c.d. “Fondo Gasparrini” (i.e. L. n. 244/2007, art. 2, cc. 475-480, così come modificata dalla L. n. 92/2012). In particolare, detta disposizione ha accordato, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (dunque fino al 9 gennaio 2021), una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo estendendo i benefici del fondo in oggetto anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Come specificato dal comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo (Consap) sarà tenuto ad accertare i requisiti per poter accedere alla misura entro venti giorni dal ricevimento della domanda, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, essa si considererà comunque accolta. Occorre, inoltre, far presente che, in sede di conversione, è stato introdotto il comma 2-ter che ha
esteso i benefìci del Fondo alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, in presenza dei requisiti di legge.

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

A causa dell’attuale contesto emergenziale, l’art. 5 del Decreto, così come convertito, prevede il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155). Tale rinvio trova giustificazione nella circostanza che la normativa sulle crisi d’impresa prevede specifiche misure di allerta le quali sono state concepite per essere applicate in un contesto economico generale stabile; a ciò aggiungasi, inoltre, che il legislatore ha considerato il ricorso allo strumento liquidatorio come una soluzione applicabile soltanto in assenza di rimedi alternativi. È di tutta evidenza, quindi, che, nell’attuale fase emergenziale, tale proposito difficilmente sarebbe perseguibile sul piano delle concretezze.

Si è in presenza, dunque, di una disposizione che opportunamente prevede lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa così consentendo agli operatori di far uso, nell’attuale situazione d’urgenza, di strumenti già collaudati e ormai consolidati.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ, DI REDAZIONE DEL BILANCIO E DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

Va, altresì, precisato che l’art. 8 del Decreto, così come convertito, dispone che per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020, non trovino applicazione i disposti degli articoli 2467 e 2497 quinquies cc. Tale previsione disciplinare è finalizzata ad incentivare, in una situazione emergenziale, versamenti a
titolo di finanziamenti da parte dei soci. Tale obiettivo è perseguito attraverso la disattivazione dei meccanismi di postergazione di tali finanziamenti, anche nell’ipotesi nella quale essi fossero effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Sotto altro profilo, occorre far presente che l’art. 7 consente alle società di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Inoltre, è permesso di tener conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), c. A tal fine, per evitare l’adozione di criteri difformi, è consentito di riclassificare le voci facendo riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020. Va, altresì, chiarito che la disposizione trova applicazione anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. È solo il caso poi di precisare che resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal D.L. 18/2020,
del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. In sede di conversione del Decreto, è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 7 che aggiunge all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che facoltizza le società
cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non troveranno applicazione alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale (in particolare i disposti di cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter). Per lo stesso periodo non opererà la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies.

In ragione delle presumibili difficoltà connesse al reperimento dei mezzi necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese, si è voluto, per tale via, evitare di costringere gli amministratori ad adempiere agli obblighi previsti dalle sopramenzionate disposizioni normative per non esporsi ad eventuali profili di responsabilità. 

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(1) L’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 102 del 2004, chiarisce che l’ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di
finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226

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