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LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO PREVISTE DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, “CURA ITALIA”

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), è stato convertito in legge del 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020). Nell’ambito degli interventi urgenti realizzati dal Governo italiano e dalle Istituzioni europee nel corso degli ultimi giorni, aventi l’obiettivo di far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, appaiono di sicuro interesse le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario previste dal Titolo III della legge.

Interventi di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Va, preliminarmente evidenziato che l’art. 49 del Decreto era stato già abrogato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità). Detta ultima disposizione chiarisce, tra l’altro, che le misure, ivi previste, di supporto finanziario offerto alle PMI dal Fondo centrale di garanzia PMI (art. 2, c. 100, lett. a) della legge 662/1996) sono estese fino al 31 dicembre 2020. La concessione della garanzia rimane a titolo gratuito e con un importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di Euro, comunque nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea. Va al rifguardo osservato che il Decreto ammette l’accesso anche alle aziende le quali non abbiano più di 499 dipendenti. A tal riguardo, è prevista la copertura diretta del 90% (aumentata di un ulteriore 10% rispetto al Decreto Cura Italia) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria il cui importo non superi determinate soglie specificamente individuate (in riferimento alle quali le operazioni di riassicurazione possono essere coperte nella loro totalità), previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della disciplina in materia di Aiuti di Stato. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e di importo specificamente individuate alla lettera c) e d) dell’articolo in parola, le percentuali di copertura sono, rispettivamente, all’ 80% per la garanzia diretta e al 90%per la riassicurazione. Sul punto va osservato che la Commissione Europea ha ritenuto conforme al qualdro disciplinare dettato in materia di aiuti di Stato, le misure contenute nella disposizione normativa in commento. Va fatto altresì presente che la Garanzia del Fondo è stata ampliata anche alla proroga della scadenza dei finanziamenti nelle operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari le hanno accordate anche di propria iniziativa (lett. f). Fermo restando l’esclusione dei crediti classificati come “sofferenze” e in considerazione della ratio della decretazione emergenziale relativa al COVID-19, il nuovo disposto della lett. g) dell’art 14 estende il suo ambito applicativo alle:  società i cui crediti sono stati classificati come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, ai sensi della c.d. Matrice dei Conti di Banca d’Italia, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020; e  alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del r.d. n. 267/1942) che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, (i) le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e (iii) la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47bis, c. 6, lett. a) e c) del Regolamento CRR. Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, ai sensi dell’art. 47-bis, c. 6, lett. b) del Regolamento CRR. Rilevante, inoltre, è quanto previsto dalla lett. i) secondo cui per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. In particolare, l’intervento in esame consente di cumulare garanzie, anche ipotecarie, in deroga ai limiti indicati dalla normativa ordinaria. La lett. m) introduce una garanzia del 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi da banche e operatori autorizzati ex art. 106 TUB alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività d’imprese, arti o professioni, purché: 1. venga rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE; 2. tali attività siano state danneggiate dall’emergenza COVID-19 (attestazione da effettuare mediante autodichiarazione); 3. i finanziamenti concessi prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Viene, inoltre, specificato cosa si intende con il termine “nuovo finanziamento” e le condizioni previste nei casi di cessione o affitto di ramo di azienda con prosecuzione della medesima attività. La lett. n) dispone, per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da autocertificare), che la garanzia di cui alla lett. c) possa essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dai Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La lett. p) prevede la possibilità di richiedere la Garanzia del Fondo anche per le operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Significativa, sul punto, è la circostanza che il soggetto finanziatore sarà tenuto a trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. Il secondo comma della disposizione in commento dispone, poi, specifici interventi validi fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 e costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s. La legge di conversione in discorso introduce, poi, l’art. 49-bis che riproduce il testo dell’articolo 25 del D.L. n. 9/2020.In particolare, la disposizione chiarisce che, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e in via prioritaria rispetto agli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, aventi sede o unità locali ubicate nei territori particolarmente colpiti dall’epidemia come individuati nell’Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Viene in rilievo, sul punto, la circostanza per la quale per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, laddove per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Tali interventi di sostegno, con decreto del MEF, possono essere estesi anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree. Agevolazioni relative ai mutui sulla prima casa Inoltre, l’art. 54 della legge in discorso introduce alcune deroghe alla disciplina applicabile al c.d. “Fondo Gasparrini” (i.e. L. n. 244/2007, art. 2, c. 475-480, così come modificata dalla L. n. 92/2012), Fondo che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà capaci di incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Sul punto, va osservato che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, è prevista una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, possibile grazie allo stanziamento di 400 milioni per il 2020, sulla base della quale l’ammissione ai benefici del detto Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria. Per l’accesso al Fondo, inoltre, in deroga all’ordinaria disciplina applicabile, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefìci del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. E’ interessante sottolineare che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefìci del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Va osservato, inoltre, che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con specifico riferimento alle agevolazioni relativi ai mutui sulla prima casa, va tenuto presente che l’art. 12 del Decreto Liquidità aveva già meglio precisato l’ambito soggettivo di applicazione del soprammenzionato art. 54, includendovi anche le ditte individuali e gli artigiani. E’ stato altresì introdotto, in sede di conversione, un nuovo comma 2-bis secondo cui tra le cause di ammissione al Fondo, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Tale norma riporta dunque il contenuto del disposto di cui all’art. 26 del D.L n. 9/2020 ormai abrogato. Ulteriori incentivi di carattere finanziario a sostegno delle imprese In sede di conversione, sono stati altresì introdotti gli artt. 54-bis, 54-ter, 54-quater. Significativo sul punto è l’incremento di 350 milioni di euro per il 2020 delle disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale (e gestito da SIMEST) per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (art. 54-bis). Di interesse inoltre è il disposto di cui all’art. 54-ter che prevede la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore per sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Viene, infine, in rilievo il disposto di cui all’articolo 54-quater che prevede la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, cui si aggiunge la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi ai menzionati mutui. Incentivi fiscali a sostegno delle imprese Con l’obiettivo di incentivare le operazioni di cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, l’art. 55 della legge di conversione in discorso prevede la sostituzione integrale della disposizione del Decreto Crescita contenente incentivi fiscali per promuovere la crescita dell’Italia Meridionale (art. 44-bis); tale ultima disposizione consentiva di beneficiare di agevolazioni fiscali nel caso di aggregazioni di società realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento d’azienda o di rami d’azienda riguardanti più società avente sede legale nelle regioni del Sud Italia. Pertanto, una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti (perdite fiscali ed eccedenze ACE) potrà essere trasformata in credito d’imposta. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo, come crediti d’imposta, di tali importi (nei limiti indicati dalla normativa), dei quali altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi; tale agevolazione determina, nell’immediato, una riduzione del carico fiscale certamente opportuna avuto riguardo all’attuale contesto economico. Nello specifico, la nuova misura prevede che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di soggetti che si sono resi inadempienti a causa di un mancato pagamento che si è protratto per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto (c. 5), può godere del menzionato beneficio fiscale. In sostanza, la disposizione riduce il fabbisogno di liquidità per le imprese, rispettando comunque la coerenza complessiva del sistema fiscale, dal momento che tale anticipazione comporta il venire meno del meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, le perdite fiscali e le eccedenze ACE rilevano per un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti che, a loro volta, non possono eccedere l’ammontare di euro 2 miliardi. Il detto limite è considerato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dalle società appartenenti al medesimo gruppo. A titolo esemplificativo, a fronte di una cessione di crediti del valore nominale di 1.000, la società cedente potrà trasformare in crediti d’imposta una quota di DTA riferibili a perdite fiscali e eccedenze ACE non superiori a 200. Assumendo l’aliquota IRES del 24%, il credito d’imposta sarà pari a 48. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati dalla società cedente in compensazione senza limiti d’importo, possono essere ceduti a terzi o a società del gruppo nonché essere chiesti a rimborso. Occorre far presente che il c. 4 dell’articolo in oggetto esclude espressamente dall’ambito di applicazione della normativa le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto così come definiti dalla normativa sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (art. 17 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015) ovvero lo stato di insolvenza così come definito dalla normativa in materia di fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) o dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (art. 2, c. 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019). Intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a supporto della liquidità delle imprese Infine, viene in rilievo il disposto di cui all’art. 57 della legge di conversione in discorso secondo cui le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La disposizione, tuttavia, troverà applicazione nell’ipotesi in cui dette banche eroghino finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’epidemia di COVID-19, operanti nei settori i quali saranno individuati con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (che verrà adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico), e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, La garanzia viene rilasciata a favore di CDP fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’UE. A tal fine, viene prevista l’istituzione di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato predisponendo una dotazione iniziale di 500 milioni di Euro per l’anno 2020. La concessione della garanzia in oggetto risulta complementare con quella offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI; essa ha, tuttavia, un ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione più ampio di quest’ultima, fermo restando che il decreto di attuazione potrà definire in maniera più opportuna le rispettive sfere di competenza. Provvedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare L’articolo 83 della legge di conversione detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall’attuale situazione emergenziale sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, la norma aveva disposto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Come è noto, in materia è intervenuto il Decreto Liquidità che ha prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio. Va tenuto presente, tuttavia, che il terzo comma della sopramenzionata disposizione individua alcune condizioni, caratterizzate da urgenza, in presenza delle quali i procedimenti devono proseguire. Ciò avviene, ad esempio, nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona ovvero nei procedimenti per ottenere l’esecuzione provvisoria della sentenza civile impugnata in appello o in cassazione.
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