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G. MARCHETTI, Trasferimento d’azienda e accollo ex lege del concessionario, in Contr. impr., 1, 2020, p. 154 ss.

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PREMESSO

 

−        che, l’art. 2558 c.c. prevede, salvo patto contrario, che l’acquirente subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale e, dunque, anche nei debiti da essi derivanti, con l’effetto della liberazione del cedente;

−        che, l’art. 2560, comma 1, c.c. prevede di regola la mancata liberazione dell’alienante per i debiti inerenti all’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo che i creditori vi abbiano consentito. Nel caso di cessione di aziende commerciali alla responsabilità dell’alienante si aggiunge anche la corresponsabilità dell’acquirente limitatamente ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.);

−        che, la sorte dei debiti nell’ambito del trasferimento d’azienda è una questione controversa, oggetto di un intricato dibattito che vede coinvolte dottrina e giurisprudenza, generato dalla complessità del fenomeno circolatorio dell’azienda sul piano empirico e dalla lacunosità del quadro normativo di riferimento.

 

approfondimento

 

  1. Un primo aspetto riguarda la problematica riferibile alla rilevanza (o meno) dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, come risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Con riferimento a questi ultimi, si ritiene che il cessionario sia corresponsabile insieme al cedente in virtù di un accollo legale, istituto che appare sussumibile all’art. 2560, comma 2, cc; in tal senso si è espressa la giurisprudenza, che afferma la responsabilità del cessionario limitatamente a quanto iscritto negli stessi libri contabili. Ciò è discusso dalla dottrina, che si interroga circa la rilevanza giuridica della effettiva conoscenza di debiti contratti nell’esercizio di impresa, ma non risultanti da scritture contabili obbligatorie. In particolare, ci si chiede se tale effettiva conoscenza integri la fattispecie di accollo volontario ex art. 1273 c.c. o meno. Sul tema prospettato, si dividono due correnti di pensiero: (i) un primo orientamento fa leva sul bilanciamento tra l’interesse dei creditori ceduti (le cui ragioni creditorie sono sorte anteriormente al trasferimento d’azienda) da un lato, e quello del cessionario di conoscere le passività cui sarà chiamato a rispondere; (ii) dall’altro parte della dottrina ritiene che l’art. 2560, comma 2, c.c. debba essere letto quale norma diretta a fissare il presupposto in presenza del quale i debiti aziendali debbano ritenersi conoscibili dal cessionario, a nulla rilevando che egli ne abbia avuto o meno contezza in concreto, ma non anche a escludere la rilevanza della conoscenza effettiva del cessionario delle poste debitorie non risultanti dai libri contabili obbligatori.

 

  1. Un secondo aspetto concerne la riconducibilità della responsabilità del cessionario per i debiti aziendali contratti anteriormente al trasferimento nella categoria dell’accollo ex lege. Tale affermazione è pressoché pacifica in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia, i sostenitori di tale teoria non sembrano considerare adeguatamente le caratteristiche della responsabilità del cessionario per i debiti aziendali che appaiono incompatibili con la disciplina dell’accollo.

 

Infatti, se si considera il profilo dei fini perseguiti, emerge subito una notevole diversità tra l’accollo legale e la corresponsabilità del cessionario: l’accollo, quale strumento di assunzione del debito altrui, è diretto in primis a realizzare l’interesse del debitore a vedersi sollevato dal peso del debito, fermo restando che ciò non può avvenire a scapito del creditore, che la legge tutela attraverso differenti modalità. La responsabilizzazione del cessionario per i debiti aziendali, invece, è diretta a lasciare intatte le possibilità del creditore di realizzare il credito nonostante l’avvenuto trasferimento d’azienda e, dunque, non sembra del tutto adeguato incasellare la fattispecie di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. tra le ipotesi di accollo legale perché così facendo non si focalizza l’attenzione sullo scopo sotteso alla corresponsabilità del cessionario.

Profili di incompatibilità con la disciplina dell’accollo possono essere ravvisati, inter alia, nei seguenti punti:

  • discussa estendibilità al cessionario del divieto di opporre al terzo creditore da parte dell’accollante le eccezioni personali dell’accollato relative al rapporto di valuta;
  • la configurabilità del beneficium ordinis in favore del cedente stride con la fattispecie regolata dall’art. 2560, comma 2, invero (i) mentre l’accollo realizza l’interesse del debitore a vedersi sollevato dal debito, la fattispecie in questione persegue il diverso interesse del creditore a realizzare il credito, e (ii) il cedente e il cessionario sono obbligati in solido in posizione paritetica, dunque, ciò esclude in radice la sussistenza di un beneficium ordinis a favore dell’uno o dell’altro;
  • impossibilità di invocare un parallelismo tra gli artt. 2560, comma 2, e 1273, comma 4, c.c. che porterebbe ad affermare che come l’accollante volontario è obbligato nei confronti del creditore nei limiti in cui ha assunto il debito, così il cessionario sarebbe chiamato a rispondere soltanto dei debiti conoscibili attraverso i libri contabili obbligatori che ha assunto de facto all’atto del trasferimento d’azienda;
  • nella fattispecie di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. non vi è assunzione del debito altrui (intesa come «lo spostamento sotto il profilo giuridico della situazione soggettiva passiva dal debitore al terzo assuntore») in quanto cedente e cessionario sono obbligati in posizione paritaria quanto al profilo esterno, mentre nei rapporti interni il cessionario non assume il peso economico dei debiti aziendali di cui è chiamato a rispondere ex lege, salvo accollo pattizio.

 

Dinnanzi al quadro tracciato si ritiene di poter affermare che il riferimento alla disciplina dell’accollo per informare il regime della responsabilità del cessionario è utile soltanto in parte e che, anzi, esso sottende il rischio che vengano applicate disposizioni che non si addicono alla ratio di questa. Pertanto, sembra più appropriato limitarsi a qualificare il cessionario quale soggetto obbligato in funzione di garanzia nell’interesse dei creditori (a che le possibilità di realizzazione del credito rimangano inalterate a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda) e costruire il regime relativo a tale responsabilità a partire dalla ratio ad sottesa all’art. 2560, comma 2, c.c.

La qualificazione più adatta del cessionario d’azienda non sarebbe, dunque, quella di assuntore legale dei debiti altrui ma di responsabile ex lege per i debiti altrui.

 

Riassunto di Cosimo Spagnolo e Serena Mussoni

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