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N. ABRIANI – L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di credito, in Banca borsa tit. cred., 1, 2020, p. 41 ss.

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PREMESSO

 

–         che, le imprese che si trovano a fronteggiare una situazione di crisi, nelle more della predisposizione di un eventuale nuovo piano industriale (e annessa predisposizione di una manovra finanziaria), sono soventi stipulare accordi standstill (accordi di moratoria dell’indebitamento a presidio del processo di risanamento) con i principali creditori finanziari, tra cui le banche;

–         che i predetti accordi possono essere accompagnati da accordi di dilazione dei termini di pagamento dovuti con i principali creditori commerciali;

–         che i predetti accordi possono prevedere operazioni di finanziamento caratterizzate dalla concessione da parte dei creditori finanziari, tra cui le banche (i) dell’utilizzo delle linee di credito e delle linee per firma attualmente in uso, e (ii) del riscadenziamento dei debiti pregressi.

–         che tali accordi possono inserirsi in un processo finalizzato ad usufruire degli strumenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), volti a sanare la crisi dell’impresa tra cui (i) il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, e (ii) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che può essere oggetto di richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare;

 

–         che tali operazioni di finanziamento, con particolare riguardo all’attività esercitata in tal senso dalle banche, possono dare adito ad eventuali criticità, sotto il profilo del ricorso abusivo al credito e della concessione abusiva del credito;

–         che, l’attività di finanziamento da parte di una banca ad un’azienda in crisi può essere esercitata sia (i) nella fase di esecuzione di uno degli accordi di risoluzione della crisi previsti dalla Legge Fallimentare, sia (ii) nella fase prodromica alla realizzazione dell’accordo stesso, c.d. finanziamenti – ponte.

–         che, nell’analizzare l’insorgere dei summenzionati profili di criticità, occorre tenere in considerazione che nel suo complesso l’ordinamento concorsuale, a seguito dei numerosi interventi di riforma susseguitisi dal 2005 sino ad oggi con il Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14 (il “Codice della Crisi d’Impresa”), è proteso, a scapito del processo di liquidazione, ad incentivare la continuazione dell’attività d’impresa, e pertanto a favorire le soluzioni concordate della situazione di crisi, le quali trovano nelle operazioni di mantenimento delle linee di credito e di firma e nel riscadenziamento dei debiti pregressi un momento imprescindibile;

 

approfondimento

 

  1. In primo luogo, appare opportuno soffermarsi sugli elementi costitutivi della concessione abusiva del credito. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengo che possa essere integrata la fattispecie della concessione abusiva di credito nell’ipotesi in cui una banca eroghi credito (o mantenga il credito già concesso, riscadenzandolo) in modo “imprudente”, nel senso che essa accordi (o mantenga) il proprio sostegno finanziario pur conoscendo o potendo (recte, dovendo, con la diligenza professionale richiestale) conoscere le condizioni di squilibrio finanziario del debitore finanziato. In particolare per integrare la fattispecie in esame sono necessari: (a) dal lato del soggetto finanziatore, una condotta inadeguata sotto il profilo della violazione del dovere di corretta erogazione del credito; (b) dal lato del soggetto finanziato, un danno per gli altri creditori, costituito, (i) per i creditori anteriori alla concessione abusiva, dal danno derivante dall’aggravamento del dissesto del comune debitore e dalla conseguente diminuzione delle possibilità di soddisfacimento, e (ii) per i creditori successivi, dal danno consistente nel pregiudizio patito per aver instaurato rapporti che non avrebbero posto in essere ove non vi fosse stata l’apparente solvibilità creata dal credito abusivamente concesso.

 

  1. In secondo luogo, risulta necessario soffermarsi sulla modifica della Legge Fallimentare del 2010, che ha introdotto l’art. 217 bis, ai sensi del quale gli artt. 216, comma 3, e 217 della Legge Fallimentare, in materia di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, non trovano applicazione nel caso di operazioni finanziarie compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione e di un piano attestato di risanamento. La novella è andata ad incidere su quelle norme della disciplina concorsuale individuate come indici dell’antigiuridicità dell’erogazione di finanziamenti ad imprese in crisi, facendo venir meno, anche dal punto di vista civilistico, la possibilità di ritenere antigiuridico e, pertanto, illecito, l’erogazione di finanziamenti ad imprese in crisi.
  2. In terzo luogo, occorre rappresentare che (i) l’ art. 67 comma 3 della Legge Fallimentare prevede un esplicita esenzione dall’applicazione della revocatoria fallimentare alle rimesse solutorie eseguite nell’ambito di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione o di un piano di attestato di risanamento, e (ii) l’art. 182-quater e quinquies della Legge Fallimentare prevede la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti in esecuzione, in funzione ed in occasione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Ciò avvalora ulteriormente il favore dell’ordinamento nei confronti dell’erogazione di finanziamenti ad imprese in crisi.
  3. In quarto luogo, conseguentemente a quanto sopra esposto, è possibile escludere che la mera erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad un’impresa in crisi costituisca in via automatica un’ipotesi di concessione abusiva del credito. Si renderà infatti necessario verificare, caso per caso, l’eventuale sussistenza dei presupposti esposti al punto 1 e, in particolare, accertare che la condotta del soggetto finanziatore nell’erogazione del credito integri i presupposti del dolo o della colpa grave.
  4. Infine, occorre soffermarsi sulla fattispecie dei c.d. finanziamenti ponte, i finanziamenti concessi nella fase precedente all’instaurazione di uno degli accordi di risoluzione della crisi previsti dalla Legge Fallimentare. In materia, recenti pronunce giurisprudenziali (si veda, inter alia, Cassazione 20 aprile 2017, n. 998) hanno chiarito che il finanziatore nella propria attività di erogazione di credito (i) “deve seguire i principi di sana e prudente gestione” valutando (art. 5 del t.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate e che il finanziatore ha l’obbligo di conformarsi “a principi di prudente gestione”, e (ii) il difetto di diligenza e prudenza andrebbe a sussistere qualora la banca, non si sia preoccupata di verificare se il finanziamento erogato sia funzionalmente e strutturalmente volto a ripristinare la continuità aziendale dell’impresa sovvenuta, secondo un piano economico-finanziario di risanamento ragionevole e fattibile. In tale ottica, la concessione dei

c.d. finanziamenti ponte, salvo la sussistenza di dolo da parte della banca in caso di fallimento/liquidazione dell’impresa, e considerata anche la loro natura strumentale e necessaria ai fini della risoluzione della crisi dell’impresa stessa, risulterebbe del tutto rispettosa dei presupposti fissati dai menzionati recenti precedenti giurisprudenziali per escludere la sussistenza di una concessione abusiva del credito. In ogni caso, occorre rilevare che il nuovo art. 99, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa, pur se ispirato dalla tendenza della Legge Fallimentare ad incentivare la nuova finanza alle imprese in situazione di crisi, sembrerebbe aver ristretto, attraverso la previsione di requisiti più stringenti, la portata del trattamento di favore alla stessa riservato.

Riassunto di Emanuele Cretaro e Federico Di Giovanni

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