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A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. banc., 2, 2020, p. 253 ss.

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PREMESSO

– che, come è noto, a cavallo dei mesi di febbraio e marzo, una pandemia (come successivamente dichiarata dall’OMS l’11 marzo 2020) di Coronavirus (Covid-19) ha colpito, ex multis, l’Italia creando una crisi economica-finanziaria del paese a causa della flessione dei consumi, colpendo in tal modo i “prenditori” del credito;
– che tale emergenza ha determinato un costante bisogno di credito e una grave difficoltà di rimborso, costituendo un quadro ideale per la crescita di posizioni di non performing loan, di eventuali incagli, sofferenze, ecc.;
– che, il governo italiano, in linea con le misure adottate da altri paesi ha emanato una serie di provvedimenti normativi volti a supportare il tessuto economico-sociale del paese per il perdurare dell’emergenza pandemica;
– che la produzione normativa a supporto della liquidità è stata imponente e, tra i provvedimenti più incisivi si menziona il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto CuraItalia) e il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità);
– che il Decreto Liquidità agisce in due sostanziali direzioni: diretto coinvolgimento degli istituti bancari – come prestatori di danaro – e dello Stato – come prestatore di garanzia. Tali attori opereranno su due schemi definiti dal d. lgs. n. 123/1998 (schema Sace) e dalla l. n. 662/1996, art. 2 c. 100 (Fondo gestito Mediocredito Centrale);
– che le misure citate del Decreto Liquidità hanno il fine di garantire il livello di liquidità necessario per il corretto funzionamento dei mercati.

APPROFONDIMENTO

1. In prima istanza, l’autore sottolinea la non condivisibilità dell’impostazione degli strumenti risolutori adottati nell’erogazione del credito sulla base dell’analisi di tre fattori dirimenti: (A) costo di provvista, (B) dissociazione tra accesso al credito e prezzo dell’accesso medesimo, e (C) sproporzione del rapporto tra i patti di autonomia (la discrezionalità dei privati) e le misure di intervento normative del Decreto Liquidità.

2. Nondimeno non si può non sottolineare, la sicurezza nell’erogazione del credito da parte delle banche vista la presenza di una garanzia prestata dallo Stato, il quale – per il momento – non sopporta alcun costo. Viene comunque sottolineata la meritevolezza di uno schema differente quale un contributo in contro interessi.

3. La finalità, anche se dibattuta, delle misure adottate risponde alla tutela della domanda del credito (art. 1 del Decreto Liquidità afferma che la garanzia statale è posta al <<al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, (diverse) dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito>>).

4. Le misure identificate dal decreto sono unite dalla finalità perseguita ma diverse sia dal punto di vista oggettivo (i.e il quantum che andranno a garantire) sia dal punto di vista di tecnica normativa (i.e seguono due impostazioni completamente diverse): alla garanzia SACE definita per le fasce alte di operazioni (art. 1) si affianca la garanzia del Fondo prevista per le operazioni delle PMI di fascia media e bassa (rispettivamente, art. 13 lett. m e lett. a – h).

5. La garanzia prestata dalla Sace – ex art. 1, comma 2 lett. f – è <<a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio>>. E’ una garanzia sussumibile nel contratto autonomo di garanzia senza eccezioni.

6. La garanzia Sace per come strutturata presenta dei canoni per la definizione dell’oggetto massimo garantito (comprensivo di oneri, costi, ecc.) di difficile comprensione unitamente ad una non chiara definizione su chi spetta l’onere di vaglio dei requisiti soggetti ed oggettivi per poter godere della garanzia.

7. Il periodo di preammortamento previsto dalla norma corre il rischio di essere una misura vuota poiché con il permanere degli effetti pandemici sull’economia nazionale le difficoltà di rimborso di quanto ricevuto permarranno anche successivamente allo scadere del termine del preammortamento. Si sottolinea che forse apparirebbe più congeniale una misura volta a prevedere rate di rimborso modeste, con termini più dilatati nel tempo. Queste incertezze di struttura appaiono favorire la posizione degli erogatori di nuova finanza (i.e favor creditoris).

8. L’autore sottolinea che le misure previste sono esposte ad un rischio di potenziale rinegoziazione di erogazioni di finanziamenti già in essere, prestandosi così ad un potenziale comportamento abusivo degli operatori del mercato.

9. Le lacune osservate richiedono una successiva specifica del legislatore per evitare possibili inefficienze nell’esecuzione dei metodi risolutori della crisi analizzati.

Riassunto di Franco Lambiase e Dario Cidoni

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