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J. ALBERTI, La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit, in Eurojus, 4, 2019

commissione europea

Premesso

  • che, come noto, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea;
  • che a seguito di tale decisione popolare il 29 marzo 2017 il Regno Unito, ex art. 50 del Trattato di Lisbona, inizia il processo di uscita dall’UE (di durata biennale);
  • che in data 26 giugno 2018 il Regno Unito approva il European Union (Withdrawal) Act 2018 e che il 14 novembre 2018 la Commissione europea e il Regno Unito formulano un Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement) e rilasciano una dichiarazione comune sulle future relazioni tra EU and UK (non approvate dal Parlamento del Regno Unito);
  • che il 31 gennaio 2020, dopo l’insediamento del nuovo governo, il Regno Unito ufficialmente lascia l’Unione Europea ed entra in vigore l’Accordo di Recesso, con contestuale decorso del c.d. Periodo di Transizione;
  • che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha un impatto, tra i molti ambiti, sul sistema europeo di cooperazione giudiziaria ed in particolare sulla gestione successivamente al 31 dicembre 2020 dei rapporti giuridici pendenti e futuri: saranno questi analizzati alla luce delle fonti convenzionali o in assenza di un accordo si applicheranno unicamente le fonti legislative interne di ogni Stato Membro?;
  • che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha un impatto sulla valenza e validità del diritto inglese una volta che il Regno Unito non sarà più parte contraente, ex multis, dei Regolamenti Bruxelles I bis e Roma I (i “Regolamenti”).

Approfondimento

  1. In prima istanza, l’autore analizza la possibilità di una reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma (le “Convenzioni”), successivamente allo “spirare” della validità dei Regolamenti Bruxelles I bis e Roma I oltremanica, criticando tale possibilità a causa, in primis, di una obsolescenza, dalla limitata adesione alla Convenzione di Bruxelles di solo 15 dei 28 paesi membri ed infine dall’espressa volontà del Regno Unito di non applicare tali convenzioni a far data dall’effettiva uscita dall’Unione Europea.

 

  1. Si sottolinea comunque la possibilità, di come peraltro fatto già da altri paesi (i.e la Danimarca), di prevedere dei meccanismi di applicazioni anche post Brexit dei Regolamenti.

 

  1. Viene vagliata la possibilità, in punta normativa, di un ri-espansione delle fonti convenzionali aventi ad oggetto quanto poi normato dai regolamenti una volta che questi ultimi non saranno più vincolanti per il Regno Unito: invero i regolamenti entrati in vigore successivamente alle singole fonti convenzionali non hanno implicitamente estinto quest’ultime ma, anzi, ne hanno evidenziato la perdurante, seppur limitata, vigenza.

 

  1. Viene vagliata altresì la possibilità che il recesso, ex art. 50, par. 3, TUE possa avere una valenza oltre che sui trattati o sulle fonti di diritto derivato anche sulle fonti convenzionali. Alla luce del fatto che (i) le convenzioni sono state sottoscritte tra i singoli stati e non sono un accordo misto tra Unione e Stati Membri, (ii) la Convenzione di Roma prevede ai fini del recesso l’attivazione della clausola di estinzione e (iii) la denuncia britannica non ha menzionato le stesse (all’interno della notifica britannica) come atti che si estingueranno con Brexit, l’approccio più cautelativo porta a ritenere che la Brexit non comporterà un’estinzione ipso iure delle Convenzioni ma la loro validità è fortemente perimetrata.

 

  1. Parte della dottrina ritiene che, in seguito al recesso del Regno Unito, vi sarà una reviviscenza delle fonti convenzionali poiché tali atti tornerebbero ad espandersi nel proprio campo di applicazione territoriale (in tal senso Masters e McRae). Tuttavia, bisogna sottolineare che tale ipotesi poggia su una mera interpretazione letterale del dato testuale non considerando che le Convenzioni possano trovare applicazione, una volta terminati i trattati, nel caso in cui si mantenga lo status di Stato Membro (non mancano, ad ogni modo, visioni contrastanti sul punto).

 

  1. A supporto di una difficile valenza delle Convenzioni post recesso, si innesta quanto affermato dall’art. 62 della Convenzioni di Vienna il quale sancisce che il cambiamento fondamentale delle circostanze che hanno indotto quel paese a sottoscrivere il determinato atto possa determinare l’estinzione dell’atto stesso e, ai fini di questa analisi, delle Convenzioni.

 

  1. Ad ulteriore supporto si pone la figura della Corte di Giustizia, la quale non dovrebbe in linea teorica avere competenze giurisdizionali in relazione al Regno Unito successivamente il suo recesso (in tal senso l’art. 267 TFUE richiede per il conferimento di competenze pregiudiziali alla Corte lo status di Stato Membro). Invero non appare possibili ipotizzare che il Regno Unito, in seguito al recesso, possa continuare ad essere parte del meccanismo di interpretazione delle Convenzioni incardinato dalla Corte di Giustizia.

 

  1. Per tutelare al massimo il grado di armonizzazione raggiunto dal sistema europeo di diritto internazionale privato, dunque, la via maestra rimane un accordo specifico tra Regno Unito e Unione Europea volta a mantenere l’applicabilità dei Regolamenti (come previsto nella bozza di accordo).

 

 

Riassunti di Franco Lambiase e Dario Cidoni

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