L’intero intervento sanzionatorio nella materia del cd. market abuse si caratterizza per una ricorrente replica di norme incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi, come ad esempio nel caso di abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187-bis), secondo una tecnica legislativa inconsueta, destinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi. Tuttavia, nel caso specifico, le fattispecie in questione, previste dagli articoli 185 e 187-ter, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, presentano differenze che agevolano la soluzione. Il dato quantitativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari è presente solo nella disposizione penale. Nell’articolo 187-ter è, invece, del tutto assente il dato quantitativo, come ogni riferimento all’idoneità della condotta. La norma non considera, dunque, le condotte truffaldine e artificiose ma garantisce una tutela anticipata, attraverso la minaccia delle sanzioni amministrative per punire le singole azioni in grado, benché in astratto, di disturbare i mercati finanziari.