Nell’ambito di un’operazione di Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria disciplinata dagli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che il regime del “realizzo controllato” previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR rappresenta, in presenza dei relativi presupposti di legge, il regime “naturale” applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente.