La disciplina dettata dal Dlgs 58/1998 impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificatamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare. Inoltre, le operazioni in contropartita diretta, cioè di acquisto delle obbligazioni e successiva rivendita a quest’ultimo, non generano di per sé un conflitto di interessi in quanto la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato.