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Corte di Giustizia UE, sentenza C-224/19 e C-259/19 del 16 luglio 2020 – Tutela dei consumatori – Mutui ipotecari

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L’art. 3, l’art. 4, par. 2, e l’art. 5 della Direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest’ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’art. 4, par. 2, della Direttiva in parola nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro

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