Il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), di cui al Regolamento UE n. 1024/2013, presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE. Pertanto, il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione della decisione della stessa BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali come atti dell’UE, poiché questi rientrano, nel quadro del MVU, in un procedimento unitario nel quale la BCE esercita autonomamente il potere decisionale. Ne consegue che il relativo controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice dell’Unione e non a quella dei giudici nazionali.