La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 686 del 16 giugno 2021, richiamando l’orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha statuito che, in tema di “interst rate swap”, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al “mark to market”, ma deve investire altresì gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi (anche se impliciti). Pertanto, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, l’affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale
La carenza dell’indicazione degli “scenari probabilistici”, del valore del derivato stesso (espresso dal mark to market ad una determinata data) e degli eventuali costi occulti integra motivo di nullità del contratto per difetto di causa: il cliente potrà pertanto ottenere la restituzione di tutti i differenziali negativi pagati, al netto di quelli positivi ricevuti, con la precisazione che la nullità potrà essere fatta valere solo dal cliente, trattandosi di nullità di protezione.