Nel caso di cessioni di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria non è necessaria la produzione del contratto di cessione; in assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione di credito, deve affermarsi l’astratta possibilità di ritenere provati l’esistenza ed il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, pur in assenza della produzione del contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta.