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Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 19 maggio 2021 – Espropriazione presso terzi – Vincolo di indiponibilità

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Nell’espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti verso il tesoriere. Pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ai sensi dell’art. 159 d.lgs. n. 267/2000 e non incombe in prima battuta all’ente locale debitore esecutato l’onere di provare di non aver emesso mandati in violazione dell’ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione di tanto, solo allora attivandosi, per il principio di prossimità della prova, l’onere del debitore che, ciononostante, quell’ordine ed ogni altro presupposto di efficacia del vincolo siano sussistenti.

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