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Decreto Sostegni-Bis: estensione del Fondo di garanzia PMI ai Basket Bonds e ulteriori misure di accesso al credito per le imprese

In data 25 maggio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 il Decreto-Legge n. 73, che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (il c.d. Decreto Sostegni-Bis).

Decreto Sostegni-Bis: estensione del Fondo di garanzia PMI ai Basket Bonds e ulteriori misure di accesso al credito per le imprese

Premessa

In data 25 maggio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 il Decreto-Legge n. 73, che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (il c.d. Decreto Sostegni-Bis).

 

Il Decreto Sostegni-Bis prevede uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine, tra l’altro, di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure restrittive che sono state adottate per far fronte alla diffusione del contagio. Gli interventi previsti si articolano in 7 principali linee di azione, tra cui (i) sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi e (ii) accesso al credito e liquidità delle imprese.

 

Nel presente Focus sono riportate le previsioni incluse nel Titolo II del Decreto Sostegni –Bis, dedicato alle “Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese”.

 

  1. Estensione del Fondo di garanzia PMI ai Basket Bonds

 

Tra le misure di nuova introduzione di maggior rilievo, si segnala il rafforzamento dell’operatività del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (il “Fondo PMI”). Il raggio di applicazione del Fondo PMI viene esteso infatti ai portafogli di obbligazioni oggetto di operazioni di cartolarizzazione, tradizionale o sintetica.

 

In particolare, l’art. 15 del Decreto Sostegni-Bis, rubricato “Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese”, prevede testualmente che:

 

  1. al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio;
  2. ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni;
  3. con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali;
  4. per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022.

Nella Relazione Tecnica inerente il progetto del Decreto Sostegni-Bis, si ribadisce che   l’intervento del Fondo sarebbe attuabile con due diverse modalità:

 

  1. rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione tradizionale, in cui quindi il portafoglio di obbligazioni è oggetto di trasferimento a favore della SPV di cartolarizzazione (true sale) che provvederà a sua volta ad emettere titoli di cartolarizzazione; tale schema operativo avrebbe il vantaggio di coinvolgere, in qualità di sottoscrittori dei titoli di cartolarizzazione, una vasta platea di operatori finanziari;
  2. rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica, in cui quindi il portafoglio di obbligazioni rimane di titolarità, e sul bilancio del, cedente, con l’effetto mitigante della garanzia del Fondo.

 

Si è in presenza di misure che pertanto confermano l’opportunità, soprattutto in prospettiva post pandemica, di ricorrere agli strumenti di finanza alternativa quale soluzione efficace per ampliare il ventaglio di opportunità a disposizione delle PMI, sicché queste ultime possano soddisfare le proprie esigenze di liquidità, beneficiando di costi talvolta inferiori rispetto ai prestiti bancari. Del resto, la diversificazione delle fonti di finanziamento è uno dei capisaldi del progetto di Capital Markets Union delineato da tempo in sede europea per rendere il sistema finanziario stabile, incentivando al contempo gli investimenti nell’Unione.

 

  1. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

 

Il Decreto Sostegni-Bis introduce una ulteriore previsione volta a rafforzare l’operatività del Fondo PMI. In particolare, l’art. 12 prevede che, in deroga alla vigente disciplina del Fondo PMI, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

 

  1. l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
  2. i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  3. i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
  4. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  5. la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  6. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
  7. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  8. la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

 

  1. Modifiche all’operatività della Garanzia SACE e della Garanzia Fondo PMI

 

Con il Decreto Sostegni-Bis, all’art. 13, sono state inoltre introdotte alcune modifiche (indicate di seguito in grassetto), inter alia, ad alcune disposizioni del Decreto Liquidità (Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), della Legge di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020, n. 178) nonché del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

 

In particolare, tali modifiche hanno riguardato:

  1. alcuni termini e condizioni dell’operatività della garanzia SACE di cui all’art. 1 del Decreto Liquidità;
  2. alcuni termini e condizioni dell’operatività del Fondo PMI di cui all’art. 1 della Legge di Bilancio e all’art. 13 del Decreto Liquidità;
  3. alcune previsioni del Decreto Cura Italia in materia di moratoria.

 

  1. Garanzia Sace

 

Sulla base di quanto indicato dall’art. 13 del Decreto Sostegni-Bis:

 

  • il termine per la garanzia SACE di cui all’art. 1 del Decreto Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, è esteso dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;

 

  • all’articolo 1, comma 2, del Decreto Liquidità, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l’estensione delle garanzie di cui all’articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.”;

 

  • il comma 14-ter dell’art. 1 del Decreto Liquidità è modificato al fine di prevedere che la percentuale del valore dell’emissione di prestiti obbligazionari o di titoli di debito che deve essere mantenuta dai sottoscrittori originari qualora la classe di ratingattribuita sia inferiore a BBB-, passa dal 30% al 15%; si prevede tale previsione si applichi anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 14-ter, art. 1, introdotto in sede di conversione del Decreto Liquidità).

 

  1. Fondo PMI

 

Sulla base di quanto indicato dall’art. 13 del Decreto Sostegni-Bis:

 

  • le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Liquidità sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle “imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 200/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

A tal riguardo, in data 26 maggio 2021, Mediocredito Centrale S.p.A. (“MCC”) ha pubblicato la Circolare 4/2021 relativa alle applicazioni del Decreto Sostegni-Bis al Fondo PMI. In questa sede, MCC ha comunicato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del Decreto Sostegni-Bis, le garanzie di cui all’art. 13 del Decreto Liquidità non potranno più essere concesse alle imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499. La Circolare, pertanto, ha chiarito che a partire dalla data del 26 maggio 2021, il Fondo PMI non potrà più rilasciare garanzie in favore di tali tipologie di imprese, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata antecedentemente a tale data. Nel documento si precisa, tuttavia, che tali tipologie di imprese restano comunque ammissibili all’intervento del Fondo nell’ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;

 

  • la percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo PMI è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell’80%;

 

  • previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI, con copertura al 100 per cento e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. […] Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’ operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente. […]

 

  1. Moratoria PMI

 

Le misure di moratoria introdotte dall’art. 56 del Decreto Cura Italia sono estese dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

In particolare, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Sostegni-Bis, previa comunicazione alle imprese già ammesse alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto Cura Italia[1], da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.

 

[1] Art. 56, comma 2, Decreto Cura Italia come convertito in legge: “Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021; 
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni; 
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.”.

 

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