Ai sensi dell’art. 2392 c.c., l’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose, la cui previsione esclude la possibilità di attribuire un carattere meramente formale all’investitura, anche nel caso in cui alla stessa non abbia fatto riscontro l’effettivo esercizio di poteri di gestione, essendo l’amministratore rimasto estraneo alla conduzione dell’attività sociale, o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese da altri.