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Corte di Cassazione, ordinanza n. 5887 del 4 marzo 2021 – Correntista – Diritto alla ripetizione

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È improprio e scorretto considerare gli estratti conto come veicolo di una prova legale di fatti, che, per converso, sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento.

Il cliente – correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto e, consequenzialmente, far conseguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole (come inerenti al contratto stipulato tra Banca e cliente) una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell’ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto.

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