main page

WEBINAR

LIVE STREAMING

VIRTUAL EVENT

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18153 del 31 agosto 2020 – Investitore esperto – Obblighi informativi a carico dell’intermediario

consob

Non ha pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, che risultino dalla sua condotta pregressa, la banca sia esonerata dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 del Dlgs n. 58 de 1998, con le relative specificazioni regolamentari. L’intermediario è tenuto ad offrire la piena informazione attiva circa la natura, rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato. Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Quanto reputi interessante questa pubblicazione?

Clicca per votare!

Media preferenze 0 / 5. Conteggio: 0

Nessuna preferenza al momento

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?