Dalla vendita di strumenti finanziari acquistati da un coniuge durante la vigenza del regime di comunione legale dei beni consegue il ricavo di un prezzo che appartiene al patrimonio comune: se, pertanto, la vendita degli strumenti finanziari viene effettuata senza informare l’altro coniuge, dal coniuge che acquistò gli strumenti finanziari, il coniuge che non ha espresso il proprio consenso non può invalidare la vendita ma ha diritto di pretendere che il prezzo sia versato nel patrimonio comune.