Il contratto di mutuo privo del piano di ammortamento e dell’indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi deve ritenersi affetto da nullità parziale in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c.
Il piano di ammortamento del mutuo deve essere quindi ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, c. 7, TUB, in regime di capitalizzazione semplice.