La Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione, ritenuta di massima importanza, della revocabilità dell’incasso rinveniente dalla realizzazione del bene costituito in pegno consolidato, cui risulta strettamente collegata l’ulteriore questione se, una volta restituita dal creditore pignoratizio la somma revocata, l’ammissione del credito al passivo ai sensi dell’art. 70, comma 2 L.F., in via chirografaria, possa o meno ritenersi confliggente con la stessa concezione redistributiva e anti indennitaria della revocatoria fallimentare, che implica unicamente il ripristino della par condicio creditorum.