In presenza di domanda ultratardiva, il creditore diviene onerato della giustificazione di non imputabilità dell’integrale ritardo, non solo di quello intercorso rispetto alla presa di notizia aliunde del fallimento (poi confermata dallo stesso curatore (…), ma altresì di quello necessario ad organizzare il deposito della domanda, non bastando di per sé la mera invocazione della mancata ricezione dell’avviso del curatore per integrare il requisito di preliminare ammissibilità della domanda stessa, dopo aver allegato la circostanza di presa di notizia.