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Corte di Cassazione, ordinanza n. 27051 del 26 novembre 2020 – Inadeguatezza – Responsabilità dell’intermediario

consob

In tema di intermediazione mobiliare, ove pure il cliente affidi all’intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l’intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio, sicché, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza «alta» con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.

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