Nel caso di cessioni in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c. c.; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione. Premura del Collegio è di evidenziare come siano individuabili distinti profili, ovverosia: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto. Di talché, la Corte territoriale, pertanto, dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti prova: 1) della cessione; 2) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione opposta.