Con la Risposta n. 125 del 24 febbraio 2021, l’Agenzia chiarisce che il Fondo di investimento collettivo UK, anche se non autorizzato a svolgere attività regolamentate, ma gestito da intermediari soggetti a vigilanza, può essere considerato “investitore istituzionale estero” e, quindi, esonerato dall’applicare la ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine erogati alla controllata italiana ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.