Secondo l’Agenzia delle Entrate (Principio di diritto n. 4) il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, disciplinato dall’articolo 160, primo comma, lettera b), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato..