La mancata sottoscrizione del documento contrattuale, da parte dell’Istituto bancario, non determini la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo; ne deriva che il consenso della Banca possa essere desunto alla stregua di comportamenti concludenti (quali, nella specie, l’avvenuta apertura del conto e l’invio dei relativi estratti periodici)..