In materia di credito cooperativo, il pagamento del 20% del patrimonio netto come tributo straordinario a titolo di affrancamento delle riserve, si pone in oggettivo contrasto con la stessa esigenza di consolidamento della struttura del credito cooperativo, colpendo un ente che, pure a seguito delle modifiche statutarie, conserva la sua natura di cooperativa a mutualità prevalente cui, anche a livello europeo, viene tradizionalmente riconosciuta una ridotta capacità contributiva. Di qui il rinvio alla Corte Costituzionale.