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La trasformazione di informazioni sulle esposizioni creditizie nelle operazioni di vendita: i modelli del regolamento (UE) 2023/2083

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In data 29 settembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2023/2083 (il “Regolamento”) sui modelli che, nel contesto della vendita di esposizioni deteriorate, devono essere utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni oggetto di vendita. Il Regolamento è in vigore dal 19 ottobre 2023.

Il Regolamento, emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 6, della Direttiva sui gestori e gli acquirenti di crediti (Direttiva 2021/2167), mediante la definizione di modelli, campi di dati e caratteristiche comuni, ha l’obiettivo di standardizzare le informazioni relative a contratti di credito deteriorati oggetto di operazioni di vendita, che devono essere messe a disposizione dei potenziali acquirenti, così da agevolare la vendita di tali contratti sul mercato secondario e ridurre gli ostacoli all’ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori.

  1. Oggetto ed ambito di applicazione

Gli enti creditizi stabiliti nell’Unione Europea, nel contesto della vendita e trasferimento di contratti di credito deteriorati – classificati come esposizione deteriorata ai sensi dell’art. 47 bis, paragrafo 3, lett. a), b) e c) del Regolamento 575/2013 – per ciascun contratto di credito, devono fornire ai potenziali acquirenti informazioni relative a:

  1. controparte;
  2. contratto di credito;
  3. garanzie reali, garanzie e azioni esecutive;
  4. garanzia ipotecaria;

cronologia della riscossione dei rimborsi,

secondo i relativi modelli e istruzioni allegati al Regolamento.

Le informazioni dovranno essere fornite, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4 del Regolamento, per tutti i campi di dati indicati come obbligatori nel glossario dei dati allegato al Regolamento.

Al fine, inter alia, di ridurre al minimo, per gli enti crediti e i potenziali acquirenti di crediti, i costi di elaborazione, il Regolamento non si applica a vendite o trasferimenti, tra gli altri, che vengano realizzati:

  1. come parte di vendite di succursali, aree di attività o portafogli che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati;
  2. nell’ambito di operazioni di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
  3. nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225.

Inoltre, l’ambito di applicazione del Regolamento è limitato alle vendite di contratti di credito che rispondono ai requisiti temporali previsti dalla Direttiva ossia devono essere stati concessi dal 1° luglio 2018 e classificati come deteriorati dopo il 28 dicembre 2021.

  1. Modalità di comunicazione delle informazioni  

Le informazioni elencate al paragrafo che precede devono essere fornite prima della conclusione della vendita o del trasferimento del contratto di credito deteriorato, fermo restando che prima del perfezionamento della vendita o del trasferimento, l’ente creditizio ed il potenziale acquirente, prima della trasmissione e ricezione delle informazioni, devono:

  1. concludere un accordo di riservatezza redatto in conformità al diritto dell’Unione applicabile;
  2. condividere dati personali, prima del perfezionamento della vendita o del trasferimento, solo nella misura necessaria.

Ai fini della trasmissione delle informazioni, inoltre, il Regolamento richiede l’utilizzo, da parte degli enti creditizi, di canali dedicati e sicuri, quali data room o mezzi elettronici digitali.

  1.  Entrata in vigore

Il Regolamento è entrato in vigore in data 19 ottobre 2023, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

 

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