Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. La documentazione prodotta dalla banca ha efficacia fino a prova contraria, in quanto tale efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 c.c., nei confronti non solo della debitrice principale, ma anche dei garanti di quest’ultima. Il disconoscimento della documentazione, che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta). In caso opposto, è irrilevante essendo generico.