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Tribunale di Matera, sentenza n. 329 del 6 luglio 2020 – Fideiussione ABI – nullità

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Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, disponga che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

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