L’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l’azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati.