main page

WEBINAR

LIVE STREAMING

VIRTUAL EVENT

Tribunale di Ancona, sentenza n. 603 del 5 maggio 2021 – Cessione in blocco – Notifica – Titolarità del credito

borsa milano

In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non può limitarsi a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale, contenente l’avviso di cessione, ma, per converso, deve dimostrare documentalmente e in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Quanto reputi interessante questa pubblicazione?

Clicca per votare!

Media preferenze 0 / 5. Conteggio: 0

Nessuna preferenza al momento

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?