In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non può limitarsi a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale, contenente l’avviso di cessione, ma, per converso, deve dimostrare documentalmente e in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa.