In riferimento al disposto di cui all’art. 6 del DL 23/2020 secondo cui non opera fino al 31 dicembre 2020 la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile, il Ministero per lo Sviluppo Economico chiarisce che, anche alla luce degli interventi disciplinari successivi, oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra, pertanto, da escludersi che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato.