L’art. 111, comma 2 l.f., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta.