La carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto, l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita.