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Corte di Cassazione, ordinanza n. 24992 del 9 novembre 2020 – Interessi usurari – Nullità del contratto

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L’espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815 c.c.) ha come chiave di lettura proprio la congiunzione “e” che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. Circoscrivendo a quel che si definisce “la clausola”, il legislatore – è ragionevole intendere – non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale e, immediatamente, ne ha determinato gli effetti in termini pieni e realmente sanzionatori: avrebbe potuto anche decurtare la debenza esclusivamente della cresta superante il tasso soglia, ma lo ha voluto inequivocabilmente escludere, facendo cadere tutti gli interessi che la clausola risultata nulla regolava. Una interpretazione correttamente letterale, in conclusione, non consente di “svincolare” dalla clausola nulla gli interessi non più dovuti: devono essere, quelli caducati per la nullità, proprio e soltanto gli interessi previsti in quella clausola.

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