main page

WEBINAR

LIVE STREAMING

VIRTUAL EVENT

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2297 del 2 febbraio 2021 – Ripetizione di indebito – Prescrizione

giammarco-boscaro-zeH-ljawHtg-unsplash

L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Quanto reputi interessante questa pubblicazione?

Clicca per votare!

Media preferenze 0 / 5. Conteggio: 0

Nessuna preferenza al momento

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?