Qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziché, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non può dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale art. 549 c.p.c.