Non ha diritto alla restituzione delle somme la società che finanzia un’impresa, di cui conosce lo stato di crisi, allo scopo di acquisirne gli asset, con il risultato di ritardarne il fallimento, a danno dei creditori, e consentire a un’azienda ormai prossima alla “decozione”, di restare sul mercato. Nel caso di specie, le prestazioni di finanziamento non si sono esaurite in una mera sovvenzione all’imprenditore già insolvente, ma sono state dedotte in un programma di rilievo dei relativi assets, così fungendo il credito da mera leva per l’acquisizione del capitale della fallita, in danno dei creditori, posto che l’espansione dei relativi debiti del finanziato non esprimeva alcuna utilità sociale. Si è posta in essere dunque una condotta predatoria, violando, per tale via, le regole giuridiche del buon costume.