main page

WEBINAR

LIVE STREAMING

VIRTUAL EVENT

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16706 del 5 agosto 2020 –Finanziamento alle imprese – Tutela dei creditori

giustizia

Non ha diritto alla restituzione delle somme la società che finanzia un’impresa, di cui conosce lo stato di crisi, allo scopo di acquisirne gli asset, con il risultato di ritardarne il fallimento, a danno dei creditori, e consentire a un’azienda ormai prossima alla “decozione”, di restare sul mercato. Nel caso di specie, le prestazioni di finanziamento non si sono esaurite in una mera sovvenzione all’imprenditore già insolvente, ma sono state dedotte in un programma di rilievo dei relativi assets, così fungendo il credito da mera leva per l’acquisizione del capitale della fallita, in danno dei creditori, posto che l’espansione dei relativi debiti del finanziato non esprimeva alcuna utilità sociale. Si è posta in essere dunque una condotta predatoria, violando, per tale via, le regole giuridiche del buon costume.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Quanto reputi interessante questa pubblicazione?

Clicca per votare!

Media preferenze 0 / 5. Conteggio: 0

Nessuna preferenza al momento

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?