Va affermato che ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, 1 comma c.c., non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perche la prescrizione è rivolta a sanzionare l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto, sia perché ai fini del prodursi dell’effetto interruttivo, la menzionata disposizione normativa richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore, e non viceversa.